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  1. lorena
    1 ottobre 2010 alle 16:54 | #1

    buona sera avvocato,
    mi è stato notificato un decreto ingiuntivo in data 29.07.2010 per il mancato pagamento di un assegno bancario emesso il 25.01.2005. vorrei saper se il credito si è prescritto.. può un assegno del 2005 costituire valido titolo per emettere decreto ingiuntivo? nn c’è alcuna altra prova dell’esistenza di un credito certo liquido ed esigibile
    si deve applicare l’azione cambiaria che si prescrive in 3 anni o il credito è gia prescritto in 6 mesi?
    mi può dare una risposta urgente..
    grazie

  2. 1 ottobre 2010 alle 17:54 | #2

    Gentile signora,
    purtroppo l’azione monitoria è fondata. I termini ai quali Lei si riferisce (6 mesi) sono quelli per l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del traente (di chi ha emesso l’assegno) e dei giranti per l’assegno, e (3 anni) per l’esercizio dell’azione cambiaria nei confronti dell’emittente o dell’accettante e dei loro avallanti.
    Scaduti i termini poc’anzi indicati, l’assegno costituisce comunque una promessa di pagamento sulla quale può fondarsi l’emissione di un decreto ingiuntivo.
    Le segnalo che, in proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che se il titolo contiene delle incertezze sui tempi e modalità di consegna, il beneficiario che lo presenta in giudizio come prova di un prestito non è esonerato dall’obbligo di dimostrare la sussistenza del rapporto fondamentale. In particolare, la Cassazione ha condiviso il ragionamento del Giudice di secondo grado che ha (sia pure in modo parzialmente implicito) ritenuto che all’assegno non potesse attribuirsi il valore di promessa di pagamento valida, e quindi avente gli effetti di cui all’articolo 1988 c.c., a causa delle incertezze (specie in ordine ai tempi ed alle modalita’ di consegna) che lo hanno caratterizzano. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 24325).
    Spero di esserLe stato utile. A risentirLa.

  3. lorena
    1 ottobre 2010 alle 19:08 | #3

    brutte notizie allora…
    ma sono passati 5 anni, trattandosi di acquisto di merci il presunto credito vantato non è prescritto?
    e poi nn c’è prova del rapporto fondamentale: nè fatture nè altro.
    se volessi fare opposizione ( si tratta di€3.700,00) posso eccepire l aprescrizione del credito? o in subordine la mancata prova dello stesso?puo bastare un assegno del 2005 senza fattura?
    grazie per la tempestività della risposta
    voglia nuovamente dissipare i miei dubbi…al piu presto

  4. 1 ottobre 2010 alle 19:29 | #4

    Gentile signora,
    purtroppo la prescizione è decennale, salvo l’ipotesi di cui all’art. 2955, n.5 del codice civile, ossia la prescrizione del diritto di credito è di un anno nel caso del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Quindi se Lei ha acquistato la merce da un commerciante per esigenze personali può ritenersi libera per l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere. E’ da premettere che dal 25/01/2005 ad oggi non devono essere stati compiuti atti interruttivi della prescrizione (messe in mora, richieste a mezzo telegramma o per raccomandata). In quest’ultimo caso incomincerebbe a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
    Le ricordo che può sostenere il blog mediante il versamento di un contributo libero secondo le indicazioni che può trovare in questa pagina. A presto.

  5. valeria
    14 aprile 2012 alle 21:51 | #5

    salve ho visto che si possono fare domande…allora volevo chiederle una cosa spiegando prima cosa è successo…qualche giorno fa purtroppo ero in machina con il mio ragazzo e altri 2 ragazzi il mio ragazzo doveva acquistare del fumo ad uno di quei 2 cos hanno fatto lo scambio in macchina lui ha preso i soldi e lui in teoria doveva prendere il fumo però abbiamo incontrato i carabinieri e me l’hanno fatto nascondere a me,22 ovuli 135 grammi cioè. ho dimostrato e così hanno scritto k la mia era una cosa marginale che lo tenevo e nient’altro perchè loro dicevano k se lo tenevo io nn m perquisivano e che cmq prendevano loro le colpe visto k nn era mio,per cui mi hanno dato solo l’obbligo di dimora,vorrei sapere se può quanto durare più o meno quest’obbligo in base ai fatti raccontati??grazie!!volevo aggiungere se la sua risposta è gratuita oppure no?cioè se è gratuita se poteva rispondere se necessità di opagamento allora non importa che mi risponda e aspetto di vedere come vanno le cose

  6. 15 aprile 2012 alle 05:55 | #6

    Immagino che sia stata tratta in arresto e che, a seguito di udienza di convalida sia stata applicata la misura dell’obbligo di dimora. I termini di durata della misura variano in base alla gravità del reato per il quale è indagata. Le consiglio di nominare un difensore di fiducia, qualora non lo avesse già fatto, che potrà presentare istanza di revoca. Saluti. Avv. Giovanni Orlando

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