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Overruling

9 ottobre 2010 2 commenti

Sempre in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito dell’introduzione da parte della Suprema Corte (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.09.2010 n° 19246) del principio processuale che prevede la costituzione dell’opponente entro cinque giorni dalla notifica a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, affermando, tra l’altro, che “ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3”, si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Varese (Tribunale Varese, sentenza 08.10.2010) che sembra escludere, in caso di overruling, cioè quando la Cassazione opera un mutamento di un’interpretazione consolidata delle regole processuali, la retroattività del nuovo principio di diritto. Notevole lo sforzo ermeneutico del Tribunale tendente a sminuire l’indubbio effetto dirompente della pronuncia di legittimità sopra richiamata. Di seguito la sentenza:

Tribunale di Varese
Sezione Prima civile
Sentenza 8 ottobre 2010
Fatto
L’odierno giudizio trae linfa dall’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione mediante la citazione introduttiva del giudizio. La costituzione dell’attore, successivamente alla notificazione del libello di opposizione, è avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica ma oltre il quinto giorno.
Questo giudice deve interrogarsi, anche in mancanza di sollecitazione di parte, della procedibilità dell’opposizione, trattandosi di questione giuridica rilevabile d’ufficio.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di causa pendente dal 2005, le parti hanno sollecitato un giudizio sulla questione, onde evitare ulteriore attività processuale da ritenersi poi non utile ai fini della decisione. Hanno, così, chiesto discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e questo giudice, ritenendo condivisibile la richiesta, ha trattenuto la causa in riserva per deciderla secondo il modulo della trattazione orale.
Diritto
L’eccezione di improcedibilità non è fondata e va respinta, ma nei termini e per gli argomenti giuridici che seguono, condivisi dalla giurisprudenza civile di questo Tribunale.
1. Mutamento giurisprudenziale: Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 9 settembre 2010 n. 19246
A parte un unico risalente precedente, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata costante nell’affermare che quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (principio affermato, nei vigore dell’art. 645, come modificato con il D.P.R. n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053 e poi costantemente seguito; v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
L’indirizzo di legittimità, per effetto della costante conferma nel tempo, ha assunto le fogge di un vero e proprio “diritto vivente” che, come noto, costituisce espressione della norma quale vive nell’ordinamento[1] ovvero il significato giuridico che, tratto dall’enunciato normativo, deve seguirsi come dettato legislativo. Il costume giurisprudenziale di cui si tratta è rimasto controverso solo per quanto concerne la rilevanza o meno della volontarietà dell’opponente, nell’assegnazione all’opposto dei termini a comparire dimezzati o inferiori al termine ordinario, ai fini dell’effetto conseguente del dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore[2].
E’ stata la Corte costituzionale, di recente, a riconoscere in tale interpretazione un “diritto vivente”. Nella ordinanza n. 230 del 22 luglio 2009[3], la Consulta afferma: “è orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell’opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando l’improcedibilità dell’opposizione”[4].
Secondo lo jus receptum, formatosi in calce all’art. 645 c.p.c., dunque, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ. In altri termini: i termini di costituzione si dimezzano solo se vengono ridotti i termini a comparire. Il diritto vivente così richiamato è stato più volte nel tempo sospettato di illegittimità costituzionale, ma la Consulta ha escluso la violazione dell’art. 111 Cost. riconoscendo, al contempo, però, nella disciplina ex art. 645 comma II, c.p.c., una “compromissione della euritmia del sistema”, la cui “modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore” (Corte costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008 n. 18).
Stando al diritto vivente così richiamato, nel caso di specie l’opposizione dovrebbe essere dichiarata procedibile: l’opponente si è costituito oltre il quinto giorno (ma entro i dieci) avendo, però, concesso all’opposto il termine ordinario per comparire senza alcuna riduzione o dimezzamento.
La conclusione che precede sembra perdere, però, di validità alla luce del recentissimo intervento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione. Infatti, con la sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, le Sezioni Unite civili hanno “puntualizzato” che “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Secondo il Supremo Collegio, dunque, il dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore non dipende dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire ridotto rispetto al quantum ordinario ma dalla circostanza tout court della opposizione. Seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.
Questo giudice reputa che, per i procedimenti civili instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite), il principio di diritto enunciato da Cass. civ. 19246/2010 non sia applicabile, dovendosi tenere fermo il diritto vivente come fotografato da Corte cost. 230/2009.
2. Overruling
L’ordinamento civile italiano, perseguendo il fine di deflazionare il contenzioso e al contempo preservando l’esigenza di certezza del diritto, valorizzando l’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni, ha nel tempo rafforzato l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, “potenziando” il controllo nomofilattico, valorizzando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, perseguendo il tendenziale obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.
In tal senso, dapprima, la legge 2 febbraio 2006 n. 40, modificando l’art. 374 c.p.c., ha previsto che il precedente delle Sezioni Unite non possa essere disatteso tout court dalla Sezione Semplice che, là dove intenda discostarsi dal pronunciamento nomofilattico, deve investire della quaestio juris in riedizione le stesse Sezioni Unite (art. 374, comma III, c.p.c.). Lo stesso saggio di legificazione ha, anche, allargato le maglie procedurali del “principio di diritto nell’interesse della Legge” (art. 363 c.p.c.) sottolineando “una evoluzione legislativa (…) orientata al potenziamento della pura funzione di corretta osservanza della legge ed uniforme applicazione del diritto (su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 1 giugno 2010 n. 13332).
Successivamente, la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha ulteriormente rafforzato la “tenuta” dalla regola giuridica a formazione nomofilattica introducendo uno scrutinio semplificato (sfociante in rigetto[5] con motivazione agevolata) in caso di allineamento del decisum del giudice di merito al precedente conforme di legittimità (art. 360-bis c.p.c., su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051).
Dalle premesse che precedono si trae una conclusione: la giurisprudenza delle Sezioni Unite non è più semplice espressione degli indirizzi di legittimità di un organo giudiziario ma Giudice che contribuisce a garantire la “certezza del diritto” nell’ordinamento (v. art. 65 ord. giud.) così divenendo il suo precedente tendenzialmente vincolante per il giudice di merito e avvicinandosi il diritto vivente al diritto positivo anche dal punto di vista della “introduzione” delle regole giuridiche e non solo dal punto di vista della loro interpretazione.
In tal modo si espresse già a suo tempo l’autorevole Dottrina, allorché segnalò come formalmente l’autorità del principio dello stare decisis in Italia si potesse ritrovare in due principi affermati dalla Cassazione: quello della motivazione semplificata in caso di richiamo al precedente di legittimità che si conferma[6] e quello dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il precedente venga disatteso[7].
Entro tale cornice – come è stato Autorevolmente scritto – la Suprema Corte diventa “uno dei luoghi essenziali in cui la “legge” si definisce e si manifesta”.
Ciò, però, vuol anche dire che, in alcuni casi, il revirement giurisprudenziale può avere le stesse fattezze e lo stesso impatto dello jus superveniens, in specie nel caso in cui le Sezioni Unite enuncino un principio di diritto che affiora nella giurisprudenza e tra gli operatori del diritto come regola del tutto nuova, se raffrontata al costume pretorile seguito costantemente sino alla sua emersione.
Il fenomeno sin qui descritto è ben noto nei regimi di common law e viene identificato nell’istituto del cd. overruling: un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda. L’overruling pone il (serio) problema dell’efficacia nel tempo dell’abrogazione del precedente che è del tutto affine, per effetti, all’abrogazione della norma, soprattutto per il destinatario finale del servizio di Giustizia: in ambo i casi, sopravviene una regola di diritto neofita, in un contesto in cui, sino al nuovo pronunciamento, ne vigeva una diversa o addirittura contraria nell’imperativo che ne costituisce il contenuto.
Il problema della limitazione della retroattività del mutamento giurisprudenziale è risolto nel Common Law con il metodo del cd. prospective overruling: il giudice stabilisce che la soluzione adottata dal nuovo precedente varrà solo per il caso deciso e per le future fattispecie ma non per le fattispecie precedentemente disciplinate per le quali avrà sempre valore il precedente overruled. Il sistema qui richiamato riguarda solo casi speciali e particolari come, ad esempio, quelli in cui il mutamento giurisprudenziale modifichi, in senso peggiorativo per il cittadino, le norme di accesso al processo e, dunque, alla Giustizia. In questi casi, la retroattività del nuovo stare decisis andrebbe a vulnerare rapporti quesiti dal punto di vista sostanziale in ragione dell’improvviso mutamento delle regole processuali che ad essi sono sottesi: come avviene esattamente nel caso di specie, quanto al principio di diritto enunciato da Cass. civ. SSUU 19246/2010. Un elevatissimo numero di procedimenti civili dovrebbe essere definito con sentenza di improcedibilità dell’opposizione perché introdotti nel vigore di una norma che abilitava i difensori a costituirsi, per l’opponente, entro i dieci giorni e non anche cinque, in caso di assegnazione all’opposto dell’integralità del suo quantum ordinario per comparire. Da qui, peraltro, le preoccupazioni già espresse dalla classe forense italiana nel comunicato del Consiglio Nazionale Forense del 6 ottobre 2010.
Diventa, invero, fisiologico interrogarsi circa la regola della retroattività nell’ambito della teoria della natura puramente dichiarativa della interpretazione giudiziale. Orbene, dai rilievi che precedono, è evidente come siano condivisibili le osservazioni di Autorevole Dottrina afferma che la retroattività “sorprende gli interessati e quindi attenua o esclude la prevedibilità” del comando legislativo: da qui, invero, una precisa risposta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[8] che, come noto, impone la “conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione” (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49) limitando, pertanto, l’efficacia del mutamento giurisprudenziale “creativo” ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicità della decisione (cfr., per verificare i principi della CEDU in tema di overruling: Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29 marzo 2006, §44; Di Sante c. Italia, decisione del 24 giugno 2004;Midsuf c. Francia, decisione della Grande Chambre dell’ 11 settembre 2002.
Il punto di partenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è che il termine legge riguarda anche la norma di diritto vivente (“englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle”) con conseguente estensione del principio di irretroattività all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale imprevedibile con effetti in malam partem (soprattutto nel diritto penale).
Anche la Corte di giustizia della CE ha recepito il principio di irretroattività della giurisprudenza creativa (cfr. da ultimo, CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione) stabilendo che deve essere impedita l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.
È vero che tali pronunciamenti riguardano in specifico il settore penale, ma il problema investe la problematica generale della principio di Legalità, che salvaguardia lo stesso accesso del cittadino alla Giustizia: si pensi al caso di specie. Il giudizio è stato introdotto il 14 luglio 2005 e, dopo intense e onerose attività processuali (come CTU e prove orali) questo verrebbe caducato in rito per improcedibilità sopravvenuta, alla distanza di oltre cinque anni.
Una simile conclusione non può che qualificarsi come violento strappo al tessuto connettivo degli artt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei soggettivi coinvolti che non troverebbero sbocco in una pronuncia del merito per motivi estranei in modo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensori. Da qui la necessità, secondo questo giudice, di applicare una interpretazione conforme a Costituzione.
I principi sin qui richiamati sono stati, invero, recepiti anche dalla Corte di Cassazione, con una giurisprudenza che questo giudice intende recepire e fare propria.
3. Contrasto degli effetti patologici dell’Overruling
In tempi recenti, l’esigenza di preservare il cittadino dai rischi dell’overruling è stata avvertita anche dalla Suprema Corte, nella importante pronuncia: Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811. Nella decisione, la Corte afferma che l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione”. Secondo il Collegio, “allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”;
Il Collegio riferisce che in questa direzione orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’”effetto espansivo” dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).
Il Collegio conclude ritenendo “contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.
La Suprema Corte conclude attingendo al bacino della remissione in termini per consentire al ricorrente di proporre l’impugnazione secondo le nuove regole giurisprudenziali (poiché inammissibile secondo le vecchie).
Possono, dunque, trarsi delle conclusioni: in caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole del processo e introduca, di fatto, una regola da ritenersi nuova alla luce del costume giurisprudenziale costantemente seguito sino al pronunciamento neofita (overruling) la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente indirizzo, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, conserva il diritto ad una decisione nel merito.
Posta tale premessa in principio occorre verificare quale sia lo strumento giuridico cui attingere per renderlo vitale. In casi del genere, il Collegio ha fatto ricorso all’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.). E, però, in genere, l’applicazione dell’istituto de quo impone un sub-procedimento che si conclude con la facoltà concessa all’istante di ripetere l’attività processuale inibita dalla decadenza andatasi a formare. Ma nel caso di specie, essendo i procedimenti come quello in esame già in istruttoria o in fase di trattazione, la remissione si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata anche con rischio di perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque, comunque con un effetto di sfavore per la parte sostanziale incolpevole in spregio a quanto poc’anzi affermato.
E, allora, una interpretazione costituzionalmente orientata, intrisa dei principi della giurisprudenza comunitaria e internazionale richiamata, impone di ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – deve essere considerata come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante.
Tale approdo è espressione ed applicazione del principio “tempus regit actum” che, come regola e orienta lo jus superveniens, in materia processuale, così deve guidare e disciplinare l’overruling.
In altri termini, in caso di decisioni alle quali non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento civile italiano, deve escludersi l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla Giustizia.
Ovvio che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (9 settembre 2010), tutti i procedimenti civili di nuova instaurazione saranno sottoposti alla nuova interpretazione nomofilattica, ritenendo questo giudice di dover rispettare e applicare il Supremo pronunciamento per l’avvenire.
4. prosecuzione del giudizio
Le spese di lite vanno regolate alla conclusione del giudizio che deve essere proseguito per l’ulteriore corso
A tal fine, si provvede con separata ordinanza ai sensi dell’art. 279, comma II, n. 4, c.p.c.
Per questi Motivi
Il Tribunale di Varese,
Sezione Prima Civile,
in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3527 dell’anno 2005, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta
l’eccezione di improcedibilità e dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo procedibile, poiché iscritta in data 14 luglio 2005;
Rimette
alla separata ordinanza contestuale all’odierna sentenza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.
Sentenza letta in udienza in data 8 ottobre 2010
Varese, lì 8 ottobre 2010
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone

La legge Lazzati

6 ottobre 2010 Lascia un commento

‘Ndrangheta, approvato il disegno di legge Lazzati. E’ stato approvato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di Legge Lazzati.

28/09/2010 «Relatrice alla Camera l’on. Angela Napoli è stato approvato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di Legge Lazzati, ispirato e portato avanti dall’alto magistrato Romano De Grazia di Lamezia Terme, che impedisce ai sorvegliati speciali di svolgere attività di propaganda elettorale.
Ne dà notizia l’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Nisticò: «Sono veramente felice, dopo un iter così travagliato» – ha riferito Nisticò – che ha condiviso fin dall’inizio i contenuti fondamentali della legge volti ad impedire l’inquinamento della vita politica da parte della criminalità organizzata.
Il disegno di legge introduce il divieto di attività di propaganda durante le competizioni elettorali alle persone socialmente pericolose sottoposte a misure di sorveglianza speciale.
Tale divieto, che prevede la sanzione penale anche ai politici che hanno richiesto espressamente il voto a tali personaggi, recide all’origine l’accordo perverso fra mafia e politica e impedisce l’inquinamento delle istituzioni elettive (comuni, province , regioni e parlamento).
«Ampia soddisfazione – dice Nisticò – è stata espressa dall’onorevole Angela Napoli che fin dall’inizio si è battuta per l’approvazione di questo disegno di legge Lazzati e dei contenuti ne ha sempre fatto con coraggio una delle priorità delle sue campagne elettorali, esprimendo la certezza che in tempi brevi si concluderà favorevolmente l’approvazione definitiva in Aula. Dalla Calabria finalmente parte un chiaro messaggio di lotta autentica e concreta contro la mafia».
da il quotidianodellacalabria.ilsole24ore.com
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Asporto coatto

4 ottobre 2010 Lascia un commento

E’ noto a tutti che i condomini sono dotati di autodichia, una particolare forma di “giustizia domestica” che consente all’amministratore di risolvere le eventuali controversie che dovessero insorgere nello svolgimento del mandato. Eccone un brillante esempio: l’amministratore minaccia “l’asporto coatto” e, si badi, anche la distruzione, dei beni depositati su uno spazio comune. Per la serie: amministratori di condominio sottratti a mansioni più confacenti, ad esempio coltivare proficuamente un campo di mais..
Per gli studenti di giurisprudenza che si volessero cimentare nella risoluzione del caso, in particolare, sottolineando le similitudini fra “asporto coatto”, appropriazione indebita e furto aggravato, saremo lieti di pubblicarne i contributi.

Il signoraggio

3 ottobre 2010 6 commenti

Riassumendo brevemente, per signoraggio si intende l’insieme dei redditi derivante dall’emissione di moneta. Il termine deriva dal francese “seigneur”, che significa “signore”. Nel Medio Evo infatti erano i signori feudali i titolari del diritto di creare moneta e i beneficiari del guadagno che ne derivava. Oggi gli economisti intendono per signoraggio, i redditi che la banca centrale e lo stato ottengono grazie alla possibilità di ricreare base monetaria in condizioni di monopolio. La Banca d’Italia con riferimento all’euro, definisce il reddito da signoraggio, quello generato dall’emissione della moneta, qualificato come reddito originato dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione, ricompreso nel calcolo del reddito monetario che, secondo l’articolo 32.1 dello Statuto del SEBC, è “Il reddito ottenuto dalle Banche Centrali Nazionali nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria del Sistema Europeo delle Banche Centrali”.
Qui di seguito, l’azione proposta davanti al Giudice di Pace di Lecce e la sentenza della Cassazione del 2006 che in accoglimento dei motivi di ricorso proposti, ha cassato la decisione. Leggi tutto

I ribaltoni della Cassazione

3 ottobre 2010 3 commenti

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da rilevanti novità nella giurisprudenza di legittimità con importanti effetti pratici, in particolare, in tema di danni morali (cfr., Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26974; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26975; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407; Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2009, n. 794; Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479; Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191) e in materia di condominio (cf., Cass., sent. n. 9148/08) laddove nel primo caso, nell’intento di ricondurre alla dicotomia danno patrimoniale/danno non patrimoniale il danno risarcibile e in un’ottica di superamento di criteri meramente nominalistici, la Suprema Corte ha in sostanza negato il carattere autonomo sia del danno esistenziale che dello stesso danno morale, entrambi da considerarsi delle mere categorie descrittive. Leggi tutto

Le “micro offese” condominiali

2 ottobre 2010 Lascia un commento

Le “micro offese” condominiali

I tristi fatti di cronaca recentemente portati alla ribalta dai media, hanno fatto venire alla luce un panorama non certo confortante dei rapporti fra vicini, specie in ambito condominiale, connotati nella quasi totalità dei casi, da una inevitabile “promiscuità” che richiede una sapiente e civile gestione dei rapporti di convivenza, influenzando problematicamente lo stesso concetto di illecito rilevante giuridicamente e quindi in qualche maniera sanzionabile. Leggi tutto

Sangue infetto, le vittime sono 80mila

2 ottobre 2010 2 commenti

Sangue infetto, le vittime sono 80mila. Ma sui risarcimenti pesa l’incubo della prescrizione.

Il reato previsto si estingue in cinque anni. Ma i nuovo sviluppi dell’inchiesta giudiziaria potrebbero trasformarlo in omicidio volontario plurimo allungando i tempi dell’archiviazione penale
Morti o ammalati per trasfusioni di sangue infetto. In Italia sono 80mila negli ultimi 30 anni, 409 le vittime accertate e solo fino al 2001. Appena 700 quelle che hanno ottenuto un risarcimento. Mentre altre 5mila persone che attendono i soldi dallo Stato molto probabilmente non vedranno un euro a causa della prescrizione del reato. Una lunga strage silenziosa che dopo anni di buio e pantani burocratici sembra intravedere una soluzione. La svolta starebbe nel tipo di reato inizialmente rubricato sotto la formula “omessa vigilanza della tracciabilità del sangue” e trasformato prima dal gup di Trento nel 2002, Giorgio Flaim, poi confermata nel 2007 dal gip di Napoli, Maria V. De Simone, in “epidemia colposa”, rimodulata sotto la dicitura “omicidio colposo plurimo aggravato”. Reati che comunque allungano la prescrizione da 5 a 15 anni, restituendo il diritto di risarcimento alle vittime. Ma il condizionale è d’obbligo, perché a oggi vale e resta una sentenza della Cassazione Sezioni unite civili che nel gennaio 2008 (la n.581) blinda a cinque anni il termine per cui il reato viene estinto. E addio ai risarcimenti.
Da 17 giorni, intanto, un gruppo di cittadini, infettati per colpa di una trasfusione sbagliata di malattie come l’Hiv, l’epatite B o C, provenienti da tutta Italia, stazionano con un camper davanti a Montecitorio. Giorno e notte. Attendono che il ministro della Salute Ferruccio Fazio o qualcuno della maggioranza li riceva e che con loro prenda un impegno scritto. “Questo governo ci aveva promesso – dichiara Sara, una ragazza che ha perso il padre a causa di una trasfusione con sangue contaminato – che avrebbe riammesso le persone escluse per prescrizione dal risarcimento attraverso un decreto legge apposito, ma ancora non abbiamo visto nulla”. Al danno si aggiunge la beffa: l’indennità di 500 euro al mese circa, riconosciuta alle vittime delle trasfusioni da una sentenza della cassazione del 2005, è stata tagliata con la recente manovra finanziaria. “Un aumento che avrebbe portato circa 150 euro al mese – racconta Andrea, affetto da hiv, epatite B e C – se non fosse che l’ultima Finanziaria di Tremonti ha stoppato tutto”.
Per i familiari delle vittime, dunque, gli sviluppi giudiziari restano una buona notizia solo a metà. Tutto, infatti, è appeso ai prossimi esiti giudiziari di un’inchiesta imponente partita nel 1994 dalla procura di Trento con l’aiuto della Guardia di finanza. Fin da subito nel mirino dei magistrati ci sono i grandi nomi delle case farmaceutiche. Dall’elenco dei 12 indagati spunta anche il nome dell’imprenditore farmaceutico Guelfo Marcucci. Di lui sono noti i rapporti con l’avvocato inglese David Mills molto vicino a Silvio Berlusconi. Mills avrebbe curato gli interessi off shore dello stesso gruppo farmaceutico. L’inchiesta è talmente vasta che coinvolge anche Duilio Poggiolini, ex potente direttore del servizio farmaceutico nazionale del ministero della Salute, coinvolto nel troncone romano di Tangentopoli. Poggiolini, secondo l’accusa, per anni avrebbe omesso di controllare il plasma importato e utilizzato per la produzione di farmaci salva-vita.
Nel 2003, però, tutto si blocca perché gli avvocati della difesa sollevano una questione di competenza. In sostanza la prima denuncia non sarebbe stata fatta a Trento, ma a Napoli. E dal capoluogo campano il processo riparte. Ma non nel 2003, bensì quattro anni dopo. E qui il gip De Simone spariglia le carte parlando di “epidemia colposa” accertata. Sulla carta cambierebbe tutto. In particolare la prescrizione. Condizionale d’obbligo, perché poche settimande dopo la svolta giudiziaria, arriva la mazzata della Cassazione del 2008. “La sentenza – dichiara l’avvocato Ermanno Zancla, legale di alcune delle vittime – ha stabilito che il termine di prescrizione per intraprendere un’azione risarcitoria nei confronti del ministero della Salute, per omessa vigilanza sulla “tracciabilità” del sangue, sarebbe di 5 anni dalla presentazione della domanda di indennizzo se il danneggiato è in vita e di 10 anni dal decesso del danneggiato causato dalla malattia connessa a cause inerenti la patologia”.
Intanto l’inchiesta del pm napoletano Pasquale Ucci promette di allargare la lista degli indagati anche alle ditte farmaceutiche straniere che fino ad oggi sono rimaste nell’ombra e non è escluso che venga cambiato anche il capo di imputazione a carico degli indagati, da: “omicidio colposo plurimo aggravato” al ben più pesante “omicidio volontario plurimo pluriaggravato”. Gli avvocati delle vittime poi sollevano un altro punto decisivo. Si tratta di alcuni documenti che dimostrano, inequivocabilmente, che lo stesso ministero della Salute ha riconosciuto l’epidemia proprio nei processi di Trento e nel procedimento in corso a Napoli. “Sull’epidemia – racconta l’avvocato di parte civile Stefano Bertone – il ministero ci ha fondato la sua richiesta di risarcimento danni da 60 milioni di euro a Poggiolini e alle industrie farmaceutiche sul processo in corso a Napoli, dunque oggi semplicemente non può dire che non esiste. Ed ecco perché oggi non possono esistere danneggiati prescritti: perché per nessuno sono trascorsi 15 anni tra il momento di presentazione delle domande di indennizzo e il momento di presentazione della causa di risarcimento”.
Fonte: ilfattoquotidiano.it

La commissione di massimo scoperto

30 settembre 2010 2 commenti

LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO RIENTRA NEL TASSO GLOBALE ANTIUSURA. PARTONO LE AZIONI LEGALI.

La Corte di Cassazione penale individua la Commissione di Massimo Scoperto come elemento rilevante al fine della determinazione del tasso di usura bancaria. La sentenza n. 12028 depositata il 26 marzo ha infatti interpretato in modo estensivo quanto disposto dall’articolo 644 del codice penale, norma che impone come determinanti “tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con un suo uso del credito”.
La CMS, legata all’erogazione del credito e determinata dall’utilizzo dello scoperto di conto corrente, diviene quindi fondamentale soprattutto per i clienti che si sono visti addebitare tassi ai confini della soglia di usura; ora sanno di poter non escludere la suddetta CMS dal calcolo.
Si apre la strada a nuove azioni legali; a tal proposito è opportuno ricordare che le istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, relative ai tassi effettivi globali medi prevedono, oltre alla commissione di massimo scoperto, gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati.
Grazie alla sentenza della Corte di Cassazione la Commissione di Massimo Scoperto (precedentemente considerata un interesse in senso tecnico calcolato ed espresso in termini percentuali) è oggi posta in relazione come onere allo “scoperto del conto corrente”, offrendo la concreta possibilità per il correntista usurato non solo di recuperare i tassi pagati e non dovuti ma, inoltre, di richiedere ed ottenere un risarcimento dei danni morali per aver subito le conseguenze del reato penale.

NOI AVEVAMO RAGIONE !!!

La Cassazione penale con la sentenza n. 12028/10, nella camera di consiglio del 19/02/2010, ha finalmente affrontato e risolto la difformità tra il dettato legislativo in tema di verifica della usurari età dei tassi di interesse ai sensi dell’art 2 legge 108/96 e la procedura amministrativa di rilevazione del tasso effettivo globale medio in applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia. In particolare, il riferimento è alla commissione di massimo scoperto che la legge anti usura vuole che sia inserita nel calcolo del costo del finanziamento e che le istruzioni della banca d’Italia (fino all’entrata in vigore della legge 2.del2009) hanno escluso e rilevato a parte edulcorando i risultati sulla usurarietà dei tassi applicati dalle banche ai rapporti di finanziamento.
La Suprema Corte con questa innovativa sentenza, prende atto: “della legittime perplessità in ordine alla conformità al dettato legislativo del metodo di rilevazione adottato dalla Banca D’Italia(e fatto proprio dal Ministro competente)nella parte in cui esclude la CMS dal calcolo del TEG.”. Prende coscienza che tali perplessità sono emerse dinanzi ai giudici di merito ma il problema, afferma: “non è mai stato compiutamente esaminato da questa Corte”.
Finalmente, la Corte ha voluto emanare una sentenza di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p puntualizzando cosa rientra nel calcolo degli oneri connessi alla erogazione del credito, correggendo una prassi amministrativa difforme.
Finalmente la Corte di legittimità ha ribadito e fortificato (ove ve ne fosse stato bisogno) il dettato legislativo:della 108/96: la Commissione di massimo scoperto DEVE essere ricompresa nella determinazione del tasso effettivo globale(costo del finanziamento per l’utilizzatore)praticato dall’intermediario finanziario nei confronti dell’utilizzatore.
Non solo ma anche: “gli oneri per la messa a disposizione fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato”, entrano a far parte dell’indicatore del costo del credito ai fini della verifica della usurarietà del tasso di interesse praticato.
Avevamo ragione e ce lo hanno riconosciuto!
Avv. Gaia D’Elia-Comitas Roma
Per ulteriori informazioni: info@studiolegaleorlando.net

Contributo unificato – Agosto 2010-

5 agosto 2010 Lascia un commento

Ancora modifiche al contributo unificato, introdotte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale – n. 125 del 31 maggio 2010), convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica»
Quest’ultimo ritocco (di qualche euro) sarebbe necessario per consentire l’assunzione di nuovi magistrati ordinari, secondo quanto recita l’art. 48 bis della legge sopra indicata, il cui testo di seguito si riporta:

Art. 48-bis
Assunzione di magistrati
1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste dalla normativa vigente per l’anno 2010, e’ autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia’ concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l’anno 2010, di 16 milioni di euro per l’anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l’utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2. 2. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contributo unificato e’ dovuto nei seguenti importi: a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e’ pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e’ ridotto della meta’. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e’ pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e’ pari a euro 132».

I debiti tributari

15 maggio 2010 17 commenti

LE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni possono essere interrotte da atti interuttivi, questi devono sempre rispondere ai requisiti fissati dalla disciplina civilistica (artt. 2943 e 2944 c.c.).

PRESCRIZIONE DEI REATI TRIBUTARI – 6 ANNI

Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni giacché ai sensi del nuovo art. 157 del codice penale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti …”.L. 5 dicembre 2005, n.251

PRESCRIZIONI IVA: 4 ANNI – 5 anni (se omessa)

Gli accertamenti e le rettifiche iva devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui e’ stato presentata la dichiarazione. ex art.57 D.P.R. 633/72

PRESCRIZIONI IMPOSTE DIRETTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 4 ANNI – 5 anni (se omessa)

Gli accertamenti devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui e’ stato presentata la dichiarazione. ex art.43 D.P.R. 600/73

PRESCRIZIONE SANZIONI TRIBUTARIE

La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,

PRESCRIZIONE SANZIONI NON TRIBUTARIE

L’art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS

L’articolo 3, comma 9, della legge 335 dell’8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.

PRESCRIZIONE DIRITTO CAMERALE

10 ANNI Nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinrio decennale ex art. 2967 del codice civile

PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA

La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e’ prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e’ stata notificata.

PRESCRIZIONE DEL RIMBORSO IMPOSTE DIRETTE VERSATE

Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73, Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni dell’ articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi

PRESCRIZIONE TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

L’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

PRESCRIZIONE ICI

In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:

Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare.

Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.

Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa

PRESCRIZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

3 ANNI SE E’ STATA PRESENTATA LA DENUNCIA

4 ANNI SE LA DENUNCIA E’ STATA OMESSA

ART.71 DLSG 507/93

PRESCRIZIONE DELL’ASSEGNO BANCARIO

L’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune – assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso – assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione e’ di un altro continente). trascorso il termine l’assegno non e’ piu’ protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento, e colui che ha emesso l’assegno – traente – puo’ revocare l’ordine di pagamento.Trascorso tale termine è sempre possibile l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l’assegno non puo’ piu’ essere incassato.

PRESCRIZIONE MULTE – CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

l’ art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito . Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. Resta inteso, che prima della cartella e’ obbligatoria la notifica entro 150 gg del processo verbale di constatazione.

BOLLO AUTO: 3 ANNI articolo 5, commi 51-56, legge 953/82

FATTURE FORNITORI – PROFESSIONISTI: 3 ANNI

CANONE TV: 5 ANNI

UTENZE DOMESTICHE: 5 ANNI

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RATEIZZAZIONE TRIBUTI

Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.

Pur tuttavia, pena la decadenza del beneficio, il contribuente che ottiene la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo da pagare deve saldare gli importi puntualmente; il beneficio della rateizzazione, infatti, decade nel caso di mancato pagamento nei termini della prima rata, o nel caso in cui successivamente due rate non vengano pagate. Nel momento in cui decade il beneficio, le somme iscritte a ruolo non possono essere più oggetto di una ulteriore rateazione, e l’Agente della riscossione tornerà a richiedere il saldo automatico ed immediato in un’unica soluzione.

Le rate, di ammontare costante e fino a 72, sono composte da una quota capitale e da una quota interessi, con questi ultimi che decrescono in funzione del tempo della rateazione. Su una cartella di pagamento, inoltre, può verificarsi il caso di sgravio o di sospensione; lo sgravio prevede che l’Agente della riscossione annulli in tutto o in parte il provvedimento di riscossione delle somme iscritte a ruolo ed indicate nella cartella di pagamento. La sospensione, invece, nei casi di presentazione di un ricorso, prevede che il contribuente, al giudice competente o all’Agente della riscossione, richieda l’attivazione di tale procedura al fine di evitare che l’Agente stesso, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, proceda ad attivare le misure e le azioni esecutive finalizzate al recupero del debito a carico del contribuente.

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LO SGRAVIO della cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale è la richiesta che il debitore inoltra all’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.

Lo sgravio della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all’agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

Il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale è emanato a seguito di richiesta di sgravio in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed è pertanto riconducibile ai seguenti casi:

• Sgravio della cartella esattoriale in caso di autotutela. A seguito di formale richiesta scritta del debitore e talvolta anche senza che sia necessario presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui è incorso, opera direttamente lo sgravio (totale o parziale) della cartella esattoriale e invia il relativo provvedimento di sgravio della cartella esattoriale all’agente della riscossione.

• Sgravio della cartella esattoriale a seguito di decisione della Commissione Tributaria. Quando il contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal contribuente in attesa della decisione, l’ufficio dell’ente creditore (impositore) deve inviare all’agente della riscossione l’ordine di rimborsare al Contribuente le somme riconosciute non dovute affinché l’agente della riscossione provveda alla restituzione.

• Sgravio della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario. La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudicidi Pace e dai Giudici Ordinari.

SGRAVIO DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER AUTOTUTELA

Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, può presentare le sue contestazioni all’ufficio dell’ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo sgravio della cartella esattoriale stessa.

Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Ad esempio:

• nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si è fatta opposizione ed è stato annullato il verbale di contravvenzione;

• nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (crediti erariali), la dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale pagamento in autotassazione.

Con la documentazione dell’avvenuto pagamento o dell’insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovrà:

• recarsi all’ufficio dell’ente creditore (o impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell’ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso”;

• presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di sgravio della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all’iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

• se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all’agente della riscossione lo sgravio (o annullamento) della cartella esattoriale;

• se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di sgravio della cartella esattoriale in base alle norme sull’autotutela (art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto ministeriale n. 37 del 1997). L’ufficio quindi procede allo sgravio della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di sgravio, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l’ente creditore riconosce fondati.

La riforma del lavoro

10 marzo 2010 Lascia un commento

Dopo l’allarme lanciato da Luciano Gallino dalle pagine di Repubblica, al quale avevo risposto con due righe sull’incomprimibile diritto del lavoratore di adire il Giudice naturale, mi rendo conto di aver enfatizzato un inciso dell’ art. 412 quater ” Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria..“, per come riformato dal disegno di legge defintivamente approvato dal Senato, il cui testo è sotto riportato (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
Pare infatti che il disegno di Legge 3 marzo 2010, n. 1167–B, riferendosi alla clausola compromissoria di cui all’art. 808 del codice di procedura civile, intenda rendere obbligatorio l’arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie del lavoro, sia nel caso lo preveda il contratto collettivo, sia se i sindacati non lo adottino come strumento ordinario di risoluzione delle controversie. In tal caso, infatti ” il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma“.
La clausola compromissoria dovrà essre certificata dagli organismi di certificazione di cui all’art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a pena di nullità; gli organismi di certificazione dovranno accertare la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro.
Si segnala inoltre il limite imposto al Giudice nell’esercizio del controllo giudiziale al solo presupposto di legittimità in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, senza che possa spingersi ad alcuna valutazione di merito.
Infine, parallelamente all’introduzione dell’arbitrato, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di procedura civile diventa facoltativo, tra l’altro, rendendone più complesso l’espletamento con il dovere della commissione di conciliazione di formulare una proposta conciliativa che, se non accettata, dovrà essere esibita nel successivo giudizio unitamente ai verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito, di cui il Giudice dovrà tener conto.

Ecco un stralcio del Disegno di Legge 3 marzo 2010, n. 1167–B, definitivamente approvato dal Senato
Art. 30.
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L’articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – (Finalità). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
5. All’articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31.
(Conciliazione e arbitrato)
1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione). – Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
4. All’articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5. L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».
6. L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). – La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
7. L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».
8. Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.
10. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.
11. Presso le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
12. All’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
13. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
15. All’articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Mentalità televisiva

3 marzo 2010 Lascia un commento

Dopo la sentenza di Milano, il Decreto Romani

Dopo la sentenza di Milano che ha condannato i dirigenti di Youtube per violazione della privacy, definita (giustamente) dal governo USA “deprimente” con la quale si afferma l’obbligo da parte del fornitore del servizio di condivisione, del controllo preventivo sul contenuto immesso in rete dagli utenti che, di fatto, risulta impossibile (basti pensare che per vedere tutto il materiale presente su Youtube non basterebbero 412 anni), rispunta il decreto Romani di attuazione della Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.
Depurato dai doveri che incombevano sui blogger, modifica l’art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 che, nella nuova formula, definisce “servizio di media audiovisivo”: “1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche . Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il lave streaming, la trasmissione televisiva s u Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo.”
Non rientrano invece nella definizione di “servizio di media audiovisivo”: “- i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale,
quali, a titolo esemplificativo :
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi
spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo ;
b) i giochi in linea; c) i motori di ricerca d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; e) i servizi testuali autonomi; f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna.”

Il testo integrale

Consapevolezza

16 febbraio 2010 Lascia un commento

Ieri avevo udienza presso l’ufficio del Giudice di Pace. Dopo aver atteso ordinatamente, arriva il mio turno e sottopongo la questione al giudicante, il quale nel bel mezzo della discussione alla presenza di controparte, mi ferma e sbotta: “avvocato lei non si deve rivolgere a me come se fossi un giudice di Cassazione..”. In pratica parlavo da solo o, come si usa dire, ricordavo a me stesso..

Realtà e illusione

29 gennaio 2010 Lascia un commento

Intervista al Ministro Renato Brunetta “Quindi per lei quello della giustizia non è un problema di risorse insufficienti?”
«Assolutamente no. Per la giustizia spendiamo come gli altri Paesi europei, se non di più. Abbiamo lo stesso numero di magistrati, se non maggiore, e lo stesso vale per il personale amministrativo. Se il ministro Alfano, come ha intenzione di fare, mette mano all’organizzazione, può risolvere la grandissima parte dei problemi. Un aiuto glielo sto anche dando io, con le nuove norme sulla informatizzazione della giustizia».

“Siamo dipendenti ed ex dipendenti di aziende che operano nei tribunali per il servizio di fono-registrazione e verbalizzazione atti giudiziari. Alcuni di noi non percepiscono stipendio da dieci mesi e passa, altri dopo svariati mesi non hanno liquidate le loro spettanze dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Alcuni hanno preferito licenziarsi per cercare impiego in un’altra azienda del settore. Siamo gli impiegati che trascrivono i verbali dei processi penali. Preziosi collaboratori di giudici e magistrati senza i quali il corso della giustizia rischierebbe di paralizzarsi. Riuscire a ricevere lo stipendio è diventata un’impresa impossibile. A gestire il servizio di trascrizione dei verbali penali, per conto del Ministero della Giustizia, è il consorzio Astrea che a sua volta subappalta il lavoro ad altre aziende (tra cui le nostre). Qualcuno di noi ha scoperto che non erano nemmeno stati versati i contributi. Andando a prendere visione delle visure camerali delle ditte insolventi abbiamo, per mesi, inutilmente cercato di contattarle per capire cosa stesse succedendo e se fossimo stati in grado di recuperare i soldi. Sono nella nostra condizione tanti nostri colleghi che lavorano in molte Regioni. La strada che abbiamo deciso di percorrere è quella della giustizia con la presentazione di decreti ingiuntivi di pagamento nei confronti delle aziende che ci stanno lasciando senza stipendio. Vogliamo che la situazione che stiamo vivendo diventi pubblica.” Alessio Burati (Genova)

Contributo unificato

7 gennaio 2010 Lascia un commento

Le disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia, DPR 115/2002 relative al contributo unificato in materia di atti giudiziari a seguito delle modifiche introdotte dalla finanziaria del 2010:

Articolo 9. Contributo unificato.
1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10.

Articolo 10. Esenzioni.
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.] (Commi abrogati dalla finanziaria 2010).
6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
[6-bis. Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.] (Comma introdotto dalla finanziaria 2010)

Articolo 13. Importi.
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
[2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall’articolo 10, comma 6-bis,] (Modifiche introdotte dalla finanziaria 2010) per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.
[4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30] (Comma abrogato dalla finanziaria 2010).
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all’ articolo 14 , il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) .
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall’ articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , per quelli previsti dall’ articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall’articolo 23-bis., comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e` di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.