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Un grande Giudice

10 aprile 2012 Lascia un commento

INTEGRAZIONE IMMIGRATI. MEZZI DI SOSTENTAMENTO E ANTICOPYRIGHT

(relazione tenuta nel Convegno di Napoli – nov. 2003 Immigrazione E Anticopyright: Ad Un Anno Dalla Regolarizzazione, Emersione O
Integrazione? Presente Il Ministro Degli Interni

http://www.vnunet.it/detalle.asp?ids=/Notizie/Sicurezza/Servizi/20031106001)

di

Gennaro Francione

“La giustizia, come un portiere d’albergo, apre l’uscio all’affermarsi di tutti gli altri valori. Il grande Erasmo il folle era convinto che la fede e le idee valgono assai più della vita. Morì mentre pregava per i suoi persecutori. E io, misero, qua a piagnucolare”. (Così il giudice Pannone in Doppelgänger iudex – I due giudici: il genio e il folle di G. Francione)

Tutto è nato la mattina del primo processo che celebrai per la vendita di cd contraffatti. Ci avevo pensato da giorni alla faccenda e la sera prima dell’udienza ancora mi tormentava l’idea di dover dare mesi di reclusione a quei quattro poveri Cristi che mi sarebbero venuti davanti l’indomani.

La mattina del 15 febbraio 2001 mi svegliavo alle 4 con l’idea luminosa e precisa: dovevo assolvere quei poveracci per aver agito in stato di necessità. E ciò era tanto più chiaro nel dilucolo incombente perché era nella realtà delle cose: perché questi extracomunitari passavano ore ed ore sui marciapiedi, vendendo dischetti falsi, se non per sfamarsi?

Ho scritto lo schema della sentenza e l’ho ripetuta con i quattro imputati stranieri con motivazioni contestuali. La cosa non è piaciuta ai potentati economici e ai politici di una certa linea sicché è stata avanzata a stretto giro, appena sei giorni dopo il provvedimento, un’interrogazione parlamentare dove si reclamava la mia testa, tentando di farmi passare per bizzarro[1], perché oltre ad essere giudice mi manifestavo in rete come scrittore, drammaturgo, poeta, saggista, musicista, scacchista e altre cosette del genere[2]. Insomma un ideale neorinascimentale che perseguo e manifesto da una vita era preso a pretesto per colpirmi.

Io ho un grande amico Albanese. Si chiama Visar Zithi ed è stato messo dal vecchio regime di quelle terre per 12 anni ai lavori forzati, avendo scritto “libere” poesie. 12 anni con le palle ai piedi per aver descritto l’altro sole, il sole di sangue[3]. Di che cosa potevo lamentarmi, io, da questa parte del Tirreno? In fondo si tentava di solo di incatenarmi la bocca, come giudice e come artista, con la calunnia e il venticello di un’azione disciplinare andata perennemente a vuoto…

L’attacco in Parlamento, non recepito dal vecchio governo, era accolto dal nuovo che però si guardava bene dal censurarmi come giudice-scrittore, limitandosi a considerare la sentenza dal punto di vista tecnico, definendola “abnorme”. Sono stato prosciolto ampiamente in sede disciplinare dal CSM e questa è una vittoria non solo mia personale ma della libertà di pensiero e dell’azione che i giudici ogni giorno fanno per assicurare una giustizia reale di eguali nel nostro paese.

Il primo quesito di quella che in rete e fuori è stata definita sentenza anticopyright è quello più generale: “Può un giudice giusto applicare una legge ingiusta”?. Nella risposta noi ci poniamo nettamente in chiave antisocratica, tanto più che noi non siamo passivi destinatari della legge ma attivi esecutori, essendo magistrati, rappresentanti del terzo potere dello stato, cui è imposto dall’art. 3 della Costituzione – nei limiti delle facoltà interpretative creative ancora concesse – di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono a una reale eguaglianza delle persone.

Nel nostro sforzo di vedere se la legge repressiva sul copyright era da considerarsi giusta, ci siamo rivolti agli altri addetti ai lavori. Abbiamo così scoperto (con notizie limitate al Tribunale di Roma) che ha cominciato un P. M., il dott. Carlo Luberti, il quale già poco dopo l’uscita della legge chiedeva l’assoluzione per questi reati, motivandola con l’errore scusabile della legge penale. Veniva seguito da alcuni GIP, poi da altri P.M. e, infine, da qualche giudice.

E’ notizia delle ultime ore che i V.P.O. di Roma chiedono diffusamente lo stato di necessità per gli extracomunitari senza mezzi in questo tipo di reati. Finanche un giudice, la dottoressa Maria Concetta Scuncia, è arrivato a sentenziare lo stato di necessità, mentre molti altri, pur non accettando la scriminante, in camera caritatis ammettono che sarebbe bastata una sanzione amministrativa per tentare di arginare il fenomeno.

Le sentenze anticopyright sono state tutte appellate dalla Procura Generale. Aspettiamo che si pronunci il giudice dell’Appello e ci auguriamo che almeno una sentenza giunga in Cassazione per conoscere il giudizio di legittimità in merito.

A proposito della vendita di prodotti contraffatti già la Suprema Corte aveva aperto una breccia potente sulla depenalizzazione in re della normativa riguardante la materia parallela della contraffazione dei marchi, ritenendo che, quando la persona si porti ad acquistare dal vu cumprà capi d’abbigliamento contraffatti, nella vendita non c’è reato. Infatti si è in presenza di un’ipotesi tipica di falso “impossibile o innocuo”, essendo percepibile da qualsiasi acquirente di comune esperienza che la merce venduta non poteva certamente essere stata prodotta e distribuita, dati i prezzi bassi presumibilmente praticati, dalle prestigiose ditte di livello internazionale cui si riferivano i marchi contraffatti.

Non sussiste, pertanto, l’elemento materiale del reato di cui all’art. 474 c.p. secondo una nota sentenza della Cassazione (Sezione Quinta Penale – Sent. n. 2119/2000 – Presidente N. Marvulli – Relatore L. Toth), la quale, assumendo a giustificazione della decisione il background socio-economico del popolo, afferma testualmente che non “si può ignorare sul piano dell’attuale costume che l’offerta da parte dei venditori ambulanti di prodotti griffati è ormai accolta dalla clientela con un diffuso e sottinteso scetticismo circa l’autenticità dei marchi, con un’accettazione implicita della provenienza aliena dei prodotti stessi, dato il loro prezzo e l’evidente approssimazione dei segni a quelli effettivi che la clientela di comune esperienza ben conosce nelle reali caratteristiche distintive”.

Dietro questa decisione, anche se non dichiarata, c’è probabilmente – come nel caso della vendita dei cd contraffatti con assoluzione per errore scusabile della legge penale – una convinzione espressa chiaramente nella sentenza anticopyright: e cioè che il popolo squattrinato, che ricorre a piene mani all’acquisto di questi prodotti da sottomercato, non sente l’illiceità che sottostà, secondo la legge, alla vendita[4].

Un altro indizio del reale modo d’intendere dei magistrati, che riflettono l’intendimento della gente sul punto, è la mancata contestazione del reato ricettazione in capo al cittadino acquirente del prodotto contraffatto da parte dei P. M, cosa cui si è cercato di ovviare con le ultime leggi ancora più repressive col rischio di portare a una criminalizzazione di massa. Se la legge riceverà piena attuazione di certo non basteranno i 50.000 posti già strettissimi delle nostre carceri, occorrendo affittare per contenere i contravventori non un’isola ma un continente intero tipo l’Australia, dove un tempo l’Inghilterra relegava a valanghe i suoi galeotti.

Ritornando alla sentenza anticopyright, in un’indagine più ampia si rilevava che il senso della non illiceità di questi comportamenti, diffuso tra i non addetti ai lavori, è addirittura dilagante nei commenti della popolazione[5].

Orbene la prima fonte della giustizia a cui mi appellavo per prendere la decisione anticopyright era proprio il popolo. Quel popolo poveraccio che scarica MP3 da internet, che masterizza cd, che fotocopia libri universitari costosissimi, che utilizza software clonati, che compra cd per strada perché quelli originali, quelli sì, sono “un autentico furto”. Avranno forse letto l’articolo Joost Smiers “La proprietà intellettuale è un furto”?[6]. Non credo, ma poco importa.

La teoria di Joost Smiers e l’invettiva popolare vanno prese cum grano salis naturalmente, nel senso che bisogna ridurre drasticamente il prezzo dell’arte per far sì che chiunque possa goderne. D’altra parte che società schizoide è mai questa che crea fotocopiatrici, masterizzatori, registratori, riproduttori, comunicazioni internettiane velocissime per la diffusione del sapere in tutte le forme e poi criminalizza la riproduzione gratuita dell’arte globale?

Al di là dei formalismi per cui le leggi vanno rispettate solo perché vengono fatte dai rappresentati del popolo, accade spesso che si facciano leggi contro il popolo, pro forti che diventano sempre più forti e contro i deboli che diventano sempre più deboli. E non sono forse deboli gli extracomunitari venuti nel nostro paese a sbarcare il lunario, come fecero tanti connazionali che nella prima metà del ’900 emigrarono in America? E non è forse debole l’impiegato italiano che guadagna 1000 euro al mese e che, per mezzo esame universitario del figlio, deve sborsare 100 euro per un solo libro?

La verità, di fondo, è che le leggi vanno armonizzate col comune sentire della gente. E molte leggi xenofobe nascono, invece, dall’esigenza di lavorare sui bassi istinti delle persone, sulle loro paure nei confronti dello straniero considerato come alieno, invece di istruirle sul loro stato, sulle loro miseria, sulla loro fame ingiusta, a fronte della nostra ricchezza che ci porta a buttare via cibo che potrebbe sfamare i loro magrissimi figli lasciati a morire nelle terre lontane.

Tra queste leggi poco amanti dell’extracomunitario marziano ci sono non solo quelle tendenti a criminalizzare l’uso illecito del copyright, dei marchi, dei brevetti ma, infine, le leggi come la Bossi-Fini che progettano di criminalizzare il fatto in sé di essere straniero, non burocraticamente inserito nel territorio italiano, creando spesso situazioni paradossali e di inefficacia uroborica contro gl’intenti.

Molti attacchi di anticostituzionalità sono stati rivolti dai giudici alla Bossi-Fini che fa acqua da tutte le parti, ma non c’è nemmeno bisogno di scomodare la Corte Costituzionale per rilevare il seguente effetto perverso.

Si arresta lo straniero senza permesso di soggiorno e lo si porta in vinculis davanti al giudice che lo libera. A tal punto il giudice dovrebbe emettere nulla-osta per l’espulsione ad opera della Questura, che però è vietata dalla Costituzione (art. 24) e dalle norme delle Convenzioni internazionali, che proteggono la presenza continua dell’imputato in tutti i gradi e le fasi del processo. Insomma lo straniero che viene arrestato perché non se n’è andato dall’Italia, proprio per il fatto di subire un processo per questo, alla fine non se ne può più andare perché ha il diritto di assistere al suo processo. Un autentico ghirigoro normativo, per cui la legge che vuole ottenere un effetto rigoroso, genera esattamente l’effetto contrario.

La verità è che qualunque legge disarmonica, forzante oltre misura, si distrugge da se medesima, per così dire non potendosi costringere il popolo a tenere comportamenti che non sente affatto.

E poi come si fa a fermare l’ondata di “invasori” nel nostro paese? Come fare per impedire loro di vendere cd, borse e maglioni contraffatti se davvero ciò che li spinge è la fame e il bisogno di un panino? Ma vogliamo davvero impedire loro di vendere questa merce di serie b con l’effetto perverso che andranno a commettere reati più gravi?

La nostra proposta è il dialogo continuo con gli stranieri che entrano nelle nostre terre e per far ciò anche la via dell’anticopyright enunciata nella sentenza ci appare valida. Ciò al fine di costruire un mondo sferico di reali eguali, metanazionale e non a senso unico pro forti, senza gerarchie com’è nell’attuale sistema a piramide antidemocratico.

In una nuova visione non globalizzata dell’arte libera e pressoché gratuita si verificherà il ridimensionamento del diritto di proprietà intellettuale in nome della detentio (l’artista possiede le sue opere in nome dell’umanità di cui è debitore) con la conseguente disintegrazione progressiva del copyright[7]. Ciò a vantaggio del popolo che non ha soldi per comprarsi cd, manufatti, libri a prezzi esosi e degli stranieri che venderanno i prodotti di serie b senza incorrere nelle maglie di ferro della legge.

Ciò comporterà la nascita di mercati paralleli dei prodotti artistici, ora legalizzati e non più criminalizzati, con creazione di nuovi posti di lavoro leciti soprattutto per gli immigrati, eventualmente organizzati in cooperative.

Per ricompensare gli artisti e i loro produttori si potranno studiare compensi minimi a forfait come quelli oggi pagati dalle radio private alla SIAE. Si tratta di quelle che un tempo si chiamavano “radio pirata”. Trasmettevano eludendo la legge, in modo un po’ avventuroso, fuori dagli schemi. Poi sono diventate “radio libere”, sempre alternative ma più o meno legali; ora sono semplicemente “radio private”, nel senso proprio di “imprese private” in qualche modo regolarizzate.

Anche allora come ora su Internet, le radio musicali si comportavano come gli attuali siti che archiviano e distribuiscono MP3. Le case discografiche, però, avevano un comportamento ben diverso, non facevano alcuna battaglia contro le radio libere, ma anzi mandavano dischi gratis alle radio appena appena affermate. Evidentemente ritenevano, a differenza di oggi, che il mezzo migliore per promuovere la musica sia farla conoscere, e il mercato proliferava. Ora sono passate all’eccesso opposto dell’inutile criminalizzazione perché, per proteggere i loro compensi esorbitanti, finiscono per perdere anche i minimi diffusissimi che potrebbero avere.

In definitiva nella rivoluzione copernicana dell’antiarte-anticopyright: “Chi possiede e paga ottiene il prodotto primario. Chi ha poco acquista al mercato parallelo in qualche modo legalizzato”.

Questo è, in chiave umanistica, il primato del sapere e della creatività sull’economia.

A tal punto mi fermo e lascio parlare la sentenza che di per sé è già una tabula compiuta sulla materia. Per la precisione la sentenza riportata non è quella originale ma solo un prototipo formato dalle decisioni iniziali integrate da rilievi e idee maturate successivamente.

Chiuderò, poi, con una cyberbibliografia specifica sulla sentenza anticopyright onde consentire a chi desideri di approfondire gli argomenti.

Non voglio tralasciare, però, di dare le tre chiavi di lettura della decisione. Ciò a soli fini di comodità: una prettamente giuridica; l’altra sociale-politico; l’ultima artistica.

Dal lato specificatamente giuridico la sentenza si occupa dei seguenti argomenti:

– Valore della consuetudine.

– Onere della prova contrastante la non punibilità spettante al P. M., in ossequio al nuovo art. 111 della Costituzione in garanzia del giusto processo.

- Esimente ex art. 54 cp. (stato di necessità)

- Interpretazione della legge “alla luce del mondo concreto”.

Dal punto di vista squisitamente sociale-politico gli argomenti sono:

– Sintonia tra il dettato della legge e il “comune sentire della popolazione”.

- Il Parlamento non può tradire le aspettative del popolo (le sentenze vengono emesse in nome del popolo), pena la disapplicazione della legge.

- Situazione di indigenza a monte degli extracomunitari;

Dal punto di vista dell’arte:

– L’arte e la scienza devono essere libere e, quindi, usufruibili da tutti.

- L’arte deve essere umanitaria e sociale e, quindi, facilmente accessibile soprattutto a livello economico. Anche la New Economy depone nel senso dell’arte a diffusione gratuita o a bassissimo prezzo.

Come ulteriore traccia di lettura per seguire il lato giuridico si annota quanto segue.

Il giudice deve dimostrare lo stato di necessità (bisogno alimentare) e il danno minimo arrecato.

Il bisogno alimentare lo considera fatto notorio, e perciò, per costante giurisprudenza, non necessitante di prova. E’ il Pubblico Ministero a dover dimostrare in questi casi di indigenza a monte che l’imputato ha altre forme di sostentamento lecite.

Il danno minimo arrecato si dimostra prima facie col numero limitato di cassette vendute e poi ampliando il discorso ad internet che permette già arte libera e gratuita, ma soprattutto alla strada dove la gente continua ad acquistare in massa prodotti contraffatti.

Una sentenza, quella anticopyright, fatta dall’Uomo e per l’uomo e in linea coi principi di un’arte libera e umanistica, ma soprattutto rispettosa di minoranze di immigrati che hanno diritto a nutrirsi e a vivere nel nostro paese che si assume civilizzato.

Riportiamo di seguito la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mohammed Tizio, colto in possesso di cd sprovviste di contrassegno SIAE e abusivamente duplicati è stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere dei reati di cui alla rubrica.

In via preliminare il Giudice, dopo aver accertato che non risultano nelle carte del P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero abbia altre forme di sostentamento oltre a quella illecita rilevata, invitava le parti a svolgere i loro rilievi, considerando che ricorresse un caso di obbligo di immediata declaratoria di causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. per aver l’imputato agito in stato di necessità, essendo mosso nella sua azione di venditore di cd contraffatti dalla necessità di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.

Essendosi il P. M. e la difesa in maniera concorde pronunciati a favore della declaratoria de quo, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione, rilevando la sussistenza dell’esimente ex art. 54 c. p. sulla base delle seguenti considerazioni.

In via preliminare va notato che il riconoscimento della causa di giustificazione non necessita di alcuna richiesta difensiva. In realtà nessuna disposizione normativa prevede questa sorta di condizione costituente; essa nasce da un’interpretazione giurisprudenziale tutt’altro che pacifica, tant’è che ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale culminato anche in una sentenza delle Sezioni Unite (Sez. Un. 26 febbraio 1972, Marchese), secondo cui non vi è un onere probatorio dell’imputato relativamente alle cause di giustificazione, ma un mero onere di allegazione.

Secondo l’interpretazione di questo giudice, avallata dal nuovo art. 111 della Costituzione che esalta la paritaria posizione delle parti, in una rinnovata latitudine del principio del favor rei è compito del magistrato di valutare, anche d’ufficio, ogni elemento che possa escludere la responsabilità penale dell’imputato. In alternativa esegesi si arriverebbe all’absurdum di un giudice che, pur ritenendo in nuce lo stato di necessità e non essendo questo allegato, magari per errore della difesa, arrivasse a condannare l’imputato.

C’è poi da rilevare che la legge prevede l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. senza nulla dire sulle modalità dell’accertamento degli elementi posti a base della decisione, accertamento che rientra appunto nella materia soggetta a interpretazione dei giudici. Nel caso di specie lo stato di necessità (leggasi: fame) come fatto notorio trova fondamento adeguato nell’art. 530 nuovo c.p.p. che, mutando normativamente la giurisprudenza formatasi sotto il vecchio codice più restrittivo, ha sancito l’assoluzione anche col semplice dubbio sulla causa di giustificazione.

Nel merito valga quanto segue.

La consuetudine è una manifestazione della vita sociale che si concreta in un’attività costante ed uniforme dello Stato-comunità (Tesauro). Ad essa può essere attribuita funzione di mezzo d’interpretazione di principi e norme (consuetudine interpretativa) ma anche di fatto idonea a disapplicare la norma scritta (consuetudine abrogativa).

Il nostro ordinamento considera contra legem la consuetudine abrogativa perché contraria al dettato dell’art. 8 delle preleggi che comporta l’applicabilità della consuetudine (usi) solo se richiamata da leggi e regolamenti.

Nessuna norma, invece, vieta la consuetudine interpretativa che anzi il magistrato penale applica continuamente come nei processi indiziari ad esempio, quando tenda a trarre conclusioni da comportamenti umani logici e regolari individuati in un ambiente con un determinato background socioculturale.

Anche la legge penale va interpreta alla luce del mondo concreto in cui si sviluppa, con tensione dinamica e non statica ad evitare una discrasia tra il dover essere normativo e quello reale. “La dottrina – come leggiamo in Antolisei – è concorde nell’attribuire alla consuetudine la più grande importanza nell’interpretazione della legge, specie nei riguardi dei fatti che sono valutati in diverso modo nei vari ambienti sociali”[8].

Secondo Antolisei è addirittura da ammettersi la consuetudine integratrice o praeter legem che sorga per integrare i precetti della legge qualora essa non si risolva in danno dell’imputato[9].

La legge e la giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso spettando la sovranità (art. 1 della Cost.) e il metro di questa sintonia è proprio la rispondenza piena del popolo alle leggi penali emanate dal Parlamento, il quale può andare “controcorrente” quando contraddica lo spirito del comune sentire della popolazione che ad esso ha dato mandato, incorrendo in tal maniera di fatto nella disapplicazione della norma scritta.

Nel caso di specie la norma repressiva di base, la protezione penalistica – e non meramente civilistica del diritto d’autore – è desueta di fatto per l’abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali che, in diuturnitas, ricorrono all’acquisto di cd per strada o scaricano MP3 da Internet.

Anche grossi network come Napster si sono mossi da tempo in senso anticopyright e hanno permesso copie di massa dell’arte musicale. Fenomeno appena sfiorato dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel senso di regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con un pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei produttori è quantificato su “minimi diffusissimi”. In linea con questa strategia si è espresso il Parlamento europeo con la direttiva per “la protezione del diritto d’autore nella società dell’informatica” avanzando al più l’ipotesi di un equo compenso per gli autori per la diffusione globale della loro opera.

Il fatto è che la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo digitale, tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o di gift economy, economia del regalo. “Nell’età dell’accesso si passa da relazioni di proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà privata è un concetto troppo ingombrante per questa nuova fase storica dominata dall’ipercapitalismo e dal commercio elettronico, nella quale le attività economiche sono talmente rapide che il possesso diventa una realtà ormai superata”[10].

Anche la New Economy depone, dunque, nel senso dell’arte a diffusione gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio costituzionale dell’arte e la scienza libere (art. 33 della Cost.) e, quindi, usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive d’arte che impongono prezzi alti, contrari a un’economia umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di “pirateria” riequilibratrice.

L’azione degli oligopoli produttivi appare quindi in contrasto con l’art. 41 della Cost. secondo cui l’iniziativa economica privata libera “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Solo un’arte a portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione, per far sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici.

In definitiva, se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al libero ed egualitario sviluppo della comunità, risulta la normativa penalistica a favore del copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad opera dello stesso popolo per desuetudine, con azione naturale tendente a calmierare le sproporzioni economiche del mercato capitalistico in materia. Tale consuetudine non è quella abrogativa canonica ex lege ma di fatto incide sull’interpretazione della norma penalistica, quanto meno nel senso di far percepire al giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di una norma espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del consesso sociale. Nel contempo permette di rilevare come ai fini dell’enunciando stato di necessità il fatto del vendere cassette per sopravvivere è più che proporzionato al pericolo connesso alla lesione del copyright (art. 54 ult. parte co. 1).

L’azione di depenalizzazione strisciante e non legalizzata del fenomeno trova appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale (istituita con d.m. 10 ottobre 1998) che nel progetto preliminare di riforma del codice penale avanza il principio della necessaria offensività del fatto, e soprattutto, quello della sua irrilevanza penale.

La Commissione ha preso innanzitutto atto del fatto “che il principio di necessaria offensività costituisce ormai connotato pressoché costante dei più recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema di legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato non a caso subito dopo la enunciazione del principio di legalità, invita a “prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico” (art. 4 comma 1). Ed è stato enunciato a tutto campo nel Progetto di revisione della seconda parte della Costituzione, licenziato il 4 novembre 1997 dalla Commissione Bicamerale: “non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività”.

La Commissione ritiene che, al di là delle opinioni specifiche di ciascuno sulle modalità di inserimento di tale principio nel codice, le posizioni sopra enunciate esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare, anche visivamente, la responsabilità penale alla offesa reale dell’interesse protetto, nel quadro di un diritto penale specificamente finalizzato a proteggere i (più rilevanti) beni giuridici”.

Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che alimentano l’immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via “legale”.

Naturalmente in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza di una reale offesa al copyright (tutelabile al più civilmente ma non penalmente), non può essere ancora invocata e lo si potrà probabilmente con la riforma del codice penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai fini di stabilire la proporzione dell’azione svolta dai venditori di cd con l’offesa arrecata ai diritti d’autore.

In tema di stato di necessità, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati dall’espressione “danno grave alla persona”, ancora la Commissione succitata ci illumina avendo proposto di “chiarire quali beni siano effettivamente salvabili (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra considerare rilevanti agli effetti dell’esimente tutti gli interessi personali propri o altrui, siano essi oggetto di pericolo di un danno grave o non grave, attengano alla integrità fisica o a quella morale della persona, compensando tuttavia questo ampliamento con una drastica delimitazione della scriminante sul terreno della proporzione)”.

Quanto ai venditori di cd per strada è fatto notorio che trattasi di soggetti privi di lavoro, in condizioni spesso di schiacciante subordinazione. Notoria non egent probatione, i fatti notori non richiedono prova dal momento che la nozione di fatto de quo rientra nella comune esperienza. Si aggiunga che dalle carte processuali non emergono elementi per dedurre che il prevenuto avesse altre forme di sussistenza e si può, quindi, presumere che la vendita del prevenuto oggi incriminato sia fatta esclusivamente per il proprio sostentamento vitale.

Nel caso di specie è innegabile che il venditore di cd è un extracomunitario che agisce spinto dal bisogno di alimentarsi. Una vecchia giurisprudenza escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti all’alimentazione “poiché la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al lavoro e ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare privi di quanto occorre per il loro sostentamento quotidiano”[11].

Trattasi di giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da quello attuale dove l’entrata in massa di extracomunitari rende praticamente impossibile predicare l’esistenza di organizzazioni atte ad accoglierli e a nutrirli davvero tutti. E, quindi, più che mai si pone il problema di affrontare modi e forme del loro sostentamento, rendendosi necessario ampliare il concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno puramente civile, ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si pensi che il fondamento della scriminante è stato colto nell’istinto della conservazione, incoercibile nell’uomo[12].

Tale inquadramento risponde anche a principi fondamentali garantiti dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 della Cost.), in cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi, e il diritto alla salute (art. 32 della Cost.), compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testé citate rendono anche edotti della gravità del danno (attuale e continuato) derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante[13] per potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.

In conclusione, tenendo anche conto che ex art. 4 della Cost. è compito dello Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, non c’è fine di lucro illecito “penalmente” in chi venda per strada cd a prezzo ridotto (in linea con la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e condivisa dalla maggioranza del consesso sociale. Quell’azione, formalmente contra legem, è scriminata da uno stato di necessità (art. 54 c.p.) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel nostro paese senza alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro attività di venditori operanti per sopravvivere assolutamente necessaria per sopravvivere e proporzionata al pericolo di danno (minimo se non inesistente visto il numero modesto di cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori.

Necessitas non habet legem, quindi. Difetta l’antigiuridicità del comportamento incriminato per mancanza del danno sociale rilevante ai fini penalistici, anche se non si può escludere un risarcimento civilistico alla SIAE (peraltro neppure presentatasi in questo processo) ex art. 2045 c.c. da coltivare e realizzare eventualmente in sede civile.

Si ordinerà confisca e distruzione del materiale in sequestro.

P.Q.M.

visto l’art. 530 c.p.p.

assolve Mohammed Tizio dai reati ascrittigli perché i fatti non costituiscono reato per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..

Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.

IL GIUDICE

GENNARO FRANCIONE

NOTE CYBERBIBLIOGRAFICHE

La sentenza anticopyright ha suscitato ampio dibattito in internet e fuori, citata in numerosi articoli e saggi.

In particolare:

1)Sirotti Gaudenzi, Il nuovo diritto d’autore, 2001, Maggioli Editore, pag. 92-95.

2)Giovanni Ziccardi, Il diritto d’autore nell’era digitale, 2001, Il Sole 24 Ore, pag. 78-80

3)La serie edita dalla Ed. D’Agostino di Roma “Sentenza anticopyright atto I, II, III etc.” (Roma 2002) con i titoli: – - Immigrato. Sì, questo è un uomo (C. D’Agostino, R. Karelia e S. Proietti);

- Sentenza Anticopyright – Atto II (C. D’Agostino, R. Karelia e S. Proietti);

- Biopirateria – Droga mediatica (Costanzo D’Agostino e Raul Karelia);

- Brevetti sulla vita – Crisi della giustizia (Costanzo D’Agostino e Raul Karelia);

- Democrazia, globalizzazione e giustizia (Costanzo D’Agostino con poesie di M. G. Colombo;

- Agonia e morte del diritto d’autore – Intervista (immaginaria) a Erich Fromm (Costanzo D’Agostino con poesie di M. G. Colombo);

- Intervista immaginaria a George Ivanovic Gurdjieff – Da Gurdjieff all’olismo moderno (Costanzo D’Agostino con poesie incarcerate di Visar Zhiti);

- Intervista immaginaria a Jiddu Krishnamurti (Costanzo D’Agostino e Visar Zhiti, Poeta dell’Abisso).

4)Foro italiano, fasc. n., II, pp. 175 e ss., 2003.

5) Antonio Tarasco, La consuetudine nell’ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle fonti non scritte, Editore Editoriale Scientifica, Napoli 2003

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/tarasco1.htm

Si può, infine, consultare il “Dossier Sentenza Anticopyright” (in costante aggiornamento) nel sito EUGIUS(UNIONE EUROPEA GIUDICI SCRITTORI) cliccando su: http://www.antiarte.it/eugius/sentenzaanticopyright_1.htm

[1]Una tecnica similare è stata usata per un clamoroso recente caso dove, per un provvedimento di un giudice non gradito, il potere ha parlato di “quattro passi nel delirio”. In Doppelgänger iudex (I due giudici: il genio e il folle), il giudice Oziero, non avanzato nella carriera perché troppo intelligente (con sorte analoga al collega Pannone, idiota troppo buono), dice: “Se non si può liquidare un decifratore di leggi scomodo con l’accusa di vendere sentenze o di possedere sessualità anormale, agevolmente si può conseguire lo scopo qualificandolo come pazzo!”.

[2]Per la biografia “incriminata” vedi http://www.antiarte.it/cyberomanzofrancione/who’s.htm

[3]L’altro sole. Quanto sangue/ versato su questa terra, /ma non abbiamo ancora/ creato il sole di sangue. / Ascolta, mio amico,/ poche parole trepidanti:/ un altro sole nascerà/ dal nostro/ sangue/ a forma/ di cuore. Per Visar Zithi vedi http://www.antiarte.it/v_z.htm

[4]Sul valore interpretativo del background socio-economico del popolo vedi G. Francione, Testo, contesto e ipertesto nella formulazione delle sentenze. Vie per una rivoluzione metodologica nell’arte dello stilar verdetti. Pubbl. su http://www.antiarte.it/eugius/contesto_esegetico.htm

[5]Per tutto questo vedi sul sito http://www.antiarte.it/eugius/sentenzaanticopyright_1.htm).

[6]Vedi http://www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Settembre-2001/0109lm28.01.html

[7]Vedi per questo http:/www.antiarte.it

[8]F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Giuffrè Milano, 1969, p. 51-52, in cui si cita il Codex iuris canonici .

[9]Ibid..

[10]Vedi New economy in http://mediamente.rai.it/biblioteca.

[11]Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen. 1962, II 81, m. 68.

[12]Maggiore, Diritto Penale, Parte generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319.

[13]Cass. sez. III, 4 dicembre 1981, n. 10772.

L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

3 aprile 2012 1 commento

La diffusione sempre maggiore di nuove tecnologie ha fatto sorgere simmetricamente nuove esigenze di tutela penale, in particolare, degli interessi cd. “immateriali” diversi dalle “cose” in senso tradizionale che difficilmente avrebbero trovato la giusta collocazione sistematica nell’ambito del catalogo originario delle fattispecie del codice Rocco, la cui ratio è diretta a preservare, in un’ottica general preventiva, interessi ontologicamente estranei al mondo informatico e telematico.

Un primo passo in questo senso si ebbe agli albori degli anni novanta, davanti al dirompente avanzare e al diffondersi dell’elettronica di consumo ma anche di quella su scala industriale e professionale, con le conseguenti implicazioni di carattere criminale meritevoli di particolare attenzione anche in forza della straordinaria pericolosità dei crimini informatici, direttamente proporzionale alla loro grande attitudine offensiva pur non immediatamente evidente per via delle caratteristiche modalità di consumazione dei reati informatici, i cui autori si identificano con soggetti altamente specializzati, in genere addetti ai lavori che facendo uso delle loro speciali competenze tecniche non lasciano tracce, il che spiegherebbe, fra l’altro, anche (l’iniziale) scarsità giurisprudenziale in materia.

Stante le predette condizioni strutturali del processo di informatizzazione esistenti in Italia, la manifestazione patologica rappresentata dalla criminalità informatica che si suole ricondurre alla criminalità dei colletti bianchi, non poteva non trovare adeguata attenzione in dottrina, che in prima battuta si domandò quale condotta poteva ritenersi illecita in presenza di sistemi di elaborazione elettronica e/o sistemi telematici collegati in rete. Sebbene le ipotesi di reato riconducibili ai crimini informatici sia un genus contraddistinto da sostanziale eterogeneità, possono tuttavia essere ricondotte sotto un’unica categoria il cui denominatore comune è la presenza del computer, sia inteso come strumento per la realizzazione dell’illecito, sia inteso come oggetto tutelato dalla norma penale. In questa seconda ipotesi, le fattispecie delittuose si concentrano in due sottocategorie: a) accesso abusivo e uso indebito dell’elaboratore e/o del sistema telematico; b) appropriazione e manipolazione di dati e/o programmi che comportano (anche) violazione della privacy.

Il problema che ci si trova subito ad affrontare è quello dell’accesso all’elaboratore o al sistema, dovendosi tuttavia distinguere, in via preliminare, fra “accesso fisico” e “accesso logico”. Quello che qui viene in considerazione è l’accesso logico, in una certa misura indipendente dall’accesso fisico, in quanto mentre per quest’ultimo è necessario l’ingresso nel locale dove si trova la postazione informatica o di rete, per il primo è condizione sufficiente una postazione remota, dalla quale è possibile sia l’accesso in rete, sia l’accesso alla stessa postazione informatica e telematica collegata in rete con funzione di server. Il sistema ovviamente riconosce la persona autorizzata ad accedervi mediante quelle che comunemente si definiscono le “credenziali di accesso” e cioè username e password, il che è indipendente dalla identità fisica. Le intrusioni dell’esterno, cioè gli accessi non autorizzati dal dominus, in questo ambito sono un fenomeno abbastanza diffuso anche e soprattutto per l’attività dei cd. “hackers” i quali attraverso postazioni remote collegate in rete (internet) riescono ad accedere abusivamente sia alla postazione server, sia alla stessa postazione informatica usata dall’utente.

Ci si domandò, dunque, se il semplice accesso abusivo senza ulteriore attività criminale rappresenti un disvalore tale da implicare la necessità di sanzionare penalmente il fatto.
Inizialmente, con riguardo all’accesso fisico nei locali in cui vi è la presenza di un elaboratore, si sostenne la possibilità di applicare la norma che punisce la violazione di domicilio; tale tesi incontrò tuttavia forti critiche soprattutto perché il bene tutelato dalla norma di cui all’art. 614 c.p. tutela un bene affatto diverso. Per quanto riguarda l’accesso logico si propugnò l’applicabilità dell’art. 494 c.p. o dell’art. 617 bis c.p., quest’ultimo solo in presenza di ulteriori atti criminali.
E’ agevole notare che gli sforzi interpretativi in dottrina e in giurisprudenza rappresentano già di per sé una prima risposta all’allarme sociale che il solo accesso abusivo costituiva nell’ambito delle attività criminali informatiche percepite come altamente lesive.

La risposta definitiva arrivò dal legislatore con il primo intervento in materia di criminalità informatica, e cioè con la legge 547 del 27 dicembre 1993 che introdusse nel codice penale l’art. 615-ter che così recita: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.”

La norma si riferisce alla violazione del sistema informatico o telematico. Occorre quindi distinguere le due ipotesi. E’ evidente che la scarsa diffusione della rete internet al momento della entrata in vigore della legge n. 547 obbliga a ritenere quale sistema informatico il singolo computer e quale sistema telematico più computer connessi in rete, che questa poi sia collegata solo in locale o via internet non è rilevante, in quanto all’accesso logico si potrebbe sempre accompagnare l’abusivo accesso fisico con tutto quello che ne conseguirebbe in termini di rilevanza penale del fatto. Quello che caratterizza il reato è piuttosto la necessaria esistenza di misure di sicurezza percepibili, atte ad impedire l’accesso ai terzi senza le quali non si potrebbe ipotizzare alcuna intrusione non autorizzata. Nella fattispecie rientrano tutte quelle condotte di interferenza mediante ingresso o permanenza non autorizzata nella memoria di un sistema informatico o telematico “chiuso” cioè protetto da una chiave di ingresso che sta ad indicare la volontà di dissenso del titolare dello ius excludendi.
Nonostante l’apparenza letterale, il bene tutelato non è l’integrità del sistema informatico o telematico ma il diritto fondamentale alla riservatezza.
Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento dell’introduzione del sistema; il dolo consiste nella coscienza e volontà di introdursi nel sistema nella consapevolezza dell’esistenza di misure di sicurezza.
Nei suoi aspetti pratici e applicativi, la richiamata fattispecie criminale ha dimostrato tuttavia diversi aspetti problematici, sia in ragione dell’individuazione dei limiti dell’antigiuridicità espressa dal dissenso del titolare del sistema, sia in ordine alla presenza, ai limiti e alle modalità di un’eventuale autorizzazione all’accesso al sistema che renderebbe la condotta penalmente irrilevante.

L’analisi di diversi casi concreti nella giurisprudenza di merito, mette in risalto il fatto di colui che si introduce nel sistema informatico per scopi diversi da quelli per cui l’autorizzazione è stata concessa. In altre parole, l’autorizzazione è presente, ma ha dei limiti ben definiti che consistono nel perseguimento degli scopi d’ufficio o istituzionali. Al di fuori di questa ipotesi, e cioè travalicando le modalità tipiche proprie dell’autorizzazione concessa, l’accesso o la permanenza nel sistema informatico è (o dovrebbe essere) abusiva.
Di diverso avviso il GUP del Tribunale di Brescia che, con una sentenza del 2011, ha prosciolto l’imputato che si era introdotto nel sistema informatico “per mera curiosità” giacché la locuzione “con scopi diversi da quelli consentiti” deve essere interpretata –secondo il giudicante- nel senso del “perseguimento di finalità illecite” andando così molto oltre non solo la ratio della norma ma anche oltre il semplice senso letterale della norma stessa. (G.U.P. Tribunale di Brescia, Sentenza 3 marzo 2011, n. 293)

L’impostazione del giudice di merito tradisce, invero, l’esistenza nella giurisprudenza di legittimità di due orientamenti opposti che hanno contribuito a creare non poca confusione: il primo, per il quale a nulla rileva lo scopo per il quale si è eseguito l’accesso né l’utilizzazione dei dati, ben sintetizzato nella pronuncia della Suprema Corte del 25 giugno 2009 n. 40078
Il secondo, per il quale se l’accesso non è autorizzato, si tratta indubbiamente di un’intrusione abusiva; i problemi insorgono se si è in presenza di un autorizzazione all’accesso; in questo caso il baricentro si sposta sull’utilizzazione dei dati; se l’utilizzazione dei dati e cioè lo scopo dell’accesso non è conforme all’autorizzazione si ricadrebbe comunque nell’alveo di punibilità di cui all’art. 615-ter c.p. Significativa, sul punto, la sentenza della Suprema Corte del 22 settembre 2010 n. 39620

L’esistenza del sopra richiamato conflitto giurisprudenziale ha indotto la Sezione V° della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11714 del 11 febbraio 2011, a rimettere alle Sezione Unite un fatto riguardante l’utilizzazione di un sistema informatico da parte di un pubblico dipendente per la consultazione di banche dati cui egli aveva accesso per ragioni di servizio, sulla base del seguente quesito” Se costituisca il reato previsto dall’art. 615 ter c.p. l’accesso di soggetto abilitato ad un sistema informatico protetto per scopi e finalità estranee a quelle per le quali la chiave di accesso gli era stata attribuita”.
Con la sentenza del 7 febbraio 2012 n.4694, le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto creatosi, sostenendo la fondatezza dell’orientamento diretto a ricomprendere nell’art 615-ter c.p., anche quelle condotte di accesso o permanenza che si pongono al di fuori del complesso di prescrizione impartite dal dominus, a nulla rilevando però gli scopi perseguiti né l’utilizzazione successiva dei dati.
In buona sostanza, taluna giurisprudenza aveva confuso il complesso delle direttive costituenti autorizzazione all’acceso con gli scopi (soggettivi) perseguiti dal soggetto che accede al sistema, la cui manifestazione principale era data dall’utilizzo (successivo) dei dati informatici che doveva essere conforme all’autorizzazione, compiendo, in ultima analisi, un’operazione additiva relativa a due elementi (lo scopo soggettivo e l’utilizzo successivo dei dati) del tutto estranei al dettato normativo, seppur in fattispecie residuali nelle quali l’autorizzazione del titolare del sistema è presente, onde individuare i limiti dell’autorizzazione medesima con l’evidente intento di ricondurle nell’area applicativa dell’art. 615-ter del codice penale.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito tuttavia ogni dubbio enunciando, in definitiva, il seguente principio: ”Va affermato, in conclusione, il principio di diritto secondo il quale “integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema”.

Avv. Giovanni Orlando

La democrazia non ha prezzi

19 ottobre 2011 Lascia un commento

LA DEMOCRAZIA NON HA PREZZI
Stefano Rodota’

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«La forza della democrazia sta nella capacità di utilizzare fermamente la legalità ordinaria, senza precipitarsi ad invocare leggi eccezionali».
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La qualità della politica e dei politici si misura nelle situazioni difficili. Grave è sicuramente quel che è avvenuto sabato a Roma, e proprio per questo sarebbe stato indispensabile, da parte di tutti, reagire senza emotività, senza cedere alla tentazione di sfruttare la situazione per catturare qualche facile consenso. E senza proporre misure che poi, in concreto, possono rivelarsi pericolose e pure scarsamente efficaci.

Qualche memoria in questo senso dovremmo averla, a cominciare da quella legge Reale così incautamente evocata. E dovremmo aver capito, proprio perché abbiamo attraversato il dramma del terrorismo, che la forza della democrazia sta nella capacità di utilizzare fermamente la legalità ordinaria, senza precipitarsi ad invocare leggi eccezionali appena ci si trova di fronte a qualche difficoltà. La fuga nella legislazione eccezionale è stata troppe volte la via per apprestare alibi, per coprire inefficienze. Ed è stata pagata assai cara, perché le istituzioni hanno presentato una inutile faccia feroce, mentre tardavano nel mettere a punto le adeguate misure organizzative. Scrivere una norma è facile. Ben più arduo, ma indispensabile, è proprio predisporre strutture in grado di fronteggiare tempi mutati e difficili.

Il ministro dell´Interno, Maroni è apparso dimentico di tutto questo, preso da una voglia di fare che lo ha spinto a formulare proposte che, una volta di più, dimostrano quanto sia debole nell´attuale ceto di Governo la cultura della Costituzione. Rivelatrice è quella che vuole introdurre l´obbligo per gli organizzatori dei cortei di fornire una garanzia economica per risarcire gli eventuali danni arrecati da chi scende in piazza. Lasciamo da parte le enormi difficoltà tecniche e pratiche di una garanzia del genere (ma chi diavolo sono i consiglieri dei nostri governanti?). Consideriamo l´incidenza che essa avrebbe su uno dei diritti politici fondamentali, quello di manifestare in pubblico. Certo, questo deve avvenire “pacificamente e senza armi”, come vuole l´articolo 17 della Costituzione.

Ma è arbitrario aggiungere a queste parole la formula “e avendo adeguata capacità patrimoniale”. Un diritto fondamentale della persona diverrebbe così appannaggio di chi può pagarselo. Stiamo per tornare ai tempi della cittadinanza censitaria? Mai incostituzionalità è apparsa tanto clamorosa.

Vi è poi un bricolage di altre proposte specifiche, saltando dall´arresto in flagranza differita, a nuovi reati associativi, all´estensione ai manifestanti delle misure previste per i violenti nelle manifestazioni sportive (Daspo). Misure che dimostrano casualità e improvvisazione, proprio quando sarebbero stati necessari freddezza e rigore. Mi limito qui a ricordare la fatica con la quale la Corte costituzionale ha salvato il Daspo, e la possibilità di ritrovare nel fin troppo ricco armamentario penalistico indicazioni per qualificare i comportamenti violenti in modo tale da renderli concretamente perseguibili, senza tuttavia entrare nel territorio minato del “tipo d´autore”, per cui si rischia di trasformare il fatto di manifestare in comportamento criminoso.

La democrazia, dovremmo saperlo, è un regime difficile, dove la stessa salvezza della Repubblica non può mai essere pagata con il sacrificio di diritti fondamentali. Ma proprio qui sta la sua forza profonda, perché può opporre la sua fiducia nella libertà anche a chi la nega. E così può sfuggire alla trappola nella quale i violenti vorrebbero chiuderla: obbligarla a negare se stessa, per divenire in tal modo più agevolmente attaccabile. Questo è il garantismo dei tempi difficili, votato alla difesa dei principi e non strumentalizzato per la difesa di interessi personali.
Stefano Rodota’

Il processo breve

15 aprile 2011 Lascia un commento

Egregio Sig. Direttore,

casualmente ho assistito al Suo infervorato intervento di questa mattina nell’edizione di Studio Aperto.

Ho assistito quindi alla Sua netta difesa del c.d. “processo breve” e alla sua “denuncia” secondo cui vi è da chiedersi come mai il Tribunale di Lucca non ha ancora fatto la prima udienza dopo 2 anni dalla strage di Viareggio.

Ho altresì preso atto del fatto che si è domandato se è giustizia quella che arriva dopo anni e anni.

Ho infine preso coscienza del fatto che si è domandato pubblicamente come mai i magistrati non denunciano i gravissimi ritardi ed i relativi motivi.

Questo mi è sembrato di capire e mi permetto di rispondere ad alcune delle Sue domande, che – ritengo – si è posto pubblicamente durante il telegiornale in perfetta buona fede.

1) Nessuno dotato di buon senso (imputato, persona offesa, avvocati e Giudici) si oppone in linea di principio al processo breve ed anzi tutti saremmo ben entusiasti del processo brevissimo, che si potesse concludere in un mese dalla commissione del fatto reato.

2) Con ciò ha risposta anche al Suo secondo interrogativo, circa la giustizia erogata dopo anni ed anni.

3) Il Tribunale di Lucca sta impiegando tutto quel tempo forse a causa del numero rilevantissimo di parti coinvolte e della complessità degli accertamenti tecnici da effettuare? Non conoscendo io il contenuto delle indagini, Le chiedo lumi in proposito.

4) Nel momento in cui si decide che il processo deve essere breve….. non è che prima o contestualmente si deve quintuplicare l’organico della magistratura e la dotazione di mezzi a disposizione degli uffici giudiziari? Non sarà questo un punto su cui riflettere? O forse crede che, stabilendo per legge che il processo deve essere breve, accadrà che tutti i reati saranno accertati e puniti in termini brevi?
Non succederà che – stante la grave carenza di organico e di mezzi materiali – vi sarà una scontata impunità di un numero spropositato di reati?

5) Mi creda: il Ministro della Giustizia nonchè l’intero Ministero della Giustizia sono ben consapevoli dei motivi per cui la Giustizia è lenta ed essi si riassumono in uno solo: gravissima carenza di personale e di mezzi. Se fosse quintuplicato l’organico della magistratura e la dotazione materiale non ritiene che i tempi processuali sarebbero ben più snelli? E’ un concetto così elementare e così ben noto che non vedo a cosa possa servire la Sua auspicata “denuncia” da parte dei magistrati. E infine…. tale denuncia non viene fatta da tutti i procuratori generali in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario? Se Lei prendesse le relazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione degli ultimi 30 anni vedrà praticamente che da ben sei lustri viene ripetutamente denunciata la situazione drammatica di carenza in cui versa l’amministrazione della Giustizia.

6) Ha mai constatato di persona le condizioni in cui gli uffici giudiziari tentano di smaltire un carico di lavoro immane?

In sostanza Le sarei grato se Volesse chiarire meglio il Suo pensiero e spiegarmi come sarà possibile che il processo sarà breve e giungerà a compimento con condanna od assoluzione, con gli stessi mezzi e con lo stesso personale oggi a disposizione del servizio giustizia.

Perchè vede…. qualora dovessero investire domani un mio stretto congiunto ed ucciderlo, vorrei essere tranquillizzato che grazie al processo breve il colpevole sarà processato e condannato in tempi celeri.

La prego di rassicurarmi sul punto.

Cordiali saluti
Avv. Feliciano Sebastiani

Collegato Lavoro: mutismo e rassegnazione?

16 novembre 2010 Lascia un commento

Precari per sempre: il nuovo ‘collegato’ lavoro

Il condono tombale per le imprese che utilizzano lavoratori precari è diventato legge di stato con la firma del Presidente Napolitano e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’ la legge 183/2010 che in 18 pagine modifica fortemente l’attuale disciplina del diritto del lavoro per i lavoratori precari e i neoassunti.

Ecco i punti salienti della riforma:

a) Per quanto riguarda le controversie di lavoro non vige obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione, ma è possibile rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria, a meno che non si decida di impugnare dinanzi al giudice un contratto di lavoro certificato. In questo caso, infatti, il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l’atto di certificazione è obbligatorio.

b) Permane inoltre la possibilità di accedere immediatamente alle procedure arbitrali, nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi. L’arbitrato sarà disponibile in due forme alternative: durante il tentativo di conciliazione promosso presso la Direzione Provinciale del Lavoro, dove è la commissione di conciliazione a costituirsi in collegio arbitrale su richiesta delle parti; davanti al collegio costituito a iniziativa delle parti, con un rappresentante per ciascuna di esse e un presidente scelto di comune accordo. Infine, nei casi l’arbitrato davanti alle commissioni di certificazione dovranno essere queste stesse a istituire camere arbitrali proprie.

c) Viene introdotta la “certificazione” da parte dell’organo pubblico dei contratti di lavoro, con funzione di certificare la validità degli stessi nonché l’effettiva volontà del lavoratore a stipulare quel determinato contratto. Con la “certificazione” vi sarà la possibilità di inserire nel contratto una clausola c.d. compromissoria con la quale le parti devolveranno le eventuali e future controversie ad appositi collegi arbitrali sottraendole al giudizio alla magistratura ordinaria.

d) L’obbligo di impugnazione, entro i 60 giorni dalla ricezione della relativa lettera e/o comunicazione, dei provvedimenti di licenziamento (ora anche quelli verbali e quelli intimati nell’ambito delle tipologie contrattuali atipiche, oltre che per effetto di cessazione di rapporti di lavoro a termine, per disdetta oppure per interruzione in seguito alla scadenza temporale), con l’ulteriore obbligo di deposito dei relativi ricorsi giudiziali entro i successivi 270 giorni. Tali termini saranno vincolanti anche in tutti i casi cui il lavoratore voglia agire per ottenere l’imputazione di un determinato rapporto ad altro soggetto rispetto a quello che formalmente risulta il datore di lavoro (es. contratti di lavoro interinali). Mentre è fissato a 60 giorni il termine entro il quale rivolgersi al giudice in caso di rifiuto dell’arbitrato o di fallimento della conciliazione.

e) La previsione dì una indennità risarcitoria a carico del datore di lavoro in tutti i casi in cui il termine apposto al contratto dovesse essere ritenuto nullo da parte del giudice. L’indennità in questione va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità, da applicarsi anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale indennità potrebbe secondo la volontà del legislatore addirittura escludere il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (da valutare).

Futuro precario

Questo il quadro generale. Un panorama dai contorni foschi per i diritti di milioni di cittadini-lavoratori precari, che si vedranno praticamente azzerate le già residue di resistere alla forza d’urto del capitale.
Ci vogliono muti e rassegnati

a) Ci si chiede per quali ragioni un legislatore di centro-destra che fa del liberismo e della l il proprio capo-saldo etico-politico tenti di “far passare” la validità di un contratto di lavoro attraverso la suddetta “certificazione” di un organo pubblico ?
La risposta a noi sembra chiara.
Nel nostro ordinamento, vige (vigeva?) il principio per cui il prestatore di lavoro è da ritenersi parte debole del rapporto contrattuale in quanto ogni sua volontà può subire forti condizionamenti da parte del datore di lavoro; ritenendosi, invece, che quando la volontà del lavoratore venga espressa con l’intervento dell’organo pubblico e dinnanzi allo stesso, venga manifestata libera da condizionamenti.
Ed allora, la “certificazione” servirà al datore di lavoro per pre-costituirsi la prova della formazione di una volontà del lavoratore libera da indebiti condizionamenti, eliminando la possibilità per quest’ultimo di contestare successivamente la regolarità del contratto di lavoro sottoscritto
Il gioco è fatto: si “certifica” in modo inoppugnabile e come libera una volontà in realtà “estorta” (d’altronde, vii immaginate un lavoratore che dinnanzi all’organo pubblico confesserà il ricatto?) e si precostituisce l’impossibilità di poter essere convenuto dinnanzi al giudice del lavoro (normale destinatario, per costituzione, della “conoscenza” di ogni controversia di lavoro).
Il primo tentativo della riforma non sembra essere quello di ridurre il contenzioso, quanto, piuttosto, quello di eliminarlo.

b) Ancora, si pensi alla introduzione dell’obbligo di impugnazione da parte del lavoratore della cessazione di qualsivoglia tipo di rapporto per potere datoriale nel termine dei 60 giorni, con obbligo di introduzione della controversia nei successivi 180 giorni.
E’ davvero una riforma prevista solo per esigenze di certezza del diritto e dei rapporti tra le parti? Tiene nella dovuta e giusta considerazione gli interessi di entrambe le parti in gioco? Oppure, anche su questo punto, la riforma inserisce nell’attuale ordinamento elementi di tutela per una sola (la solita ?) delle parti contrattuali ?

Corsa contro il tempo

Perché, al riguardo, anche il secondo tentativo che sembra perseguire la riforma in discussione sembra chiaro.

Innanzitutto, con la previsione di tempi ristrettissimi per le impugnazioni dei provvedimenti del datore di lavoro si vogliono abbattere il più possibile i costi delle eventuali illegittimità dagli stessi commesse, essendo ovvio che tali tempi abbiano quale prima automatica conseguenza quella di diminuire, in ipotesi di illegittimo recesso e/o interruzione del rapporto di lavoro a c.d. chiamata (vedasi ipotesi di rinnovi di contratti di somministrazione di lavoro o di contratti a termine), i tempi in cui l’azienda può vedersi esposta al risarcimento dei danni conseguenti a tali illegittimità (meno tempo, meno retribuzioni e contributi sul groppo, meno rischi per le proprie malefatte).
Ma ciò non basta; con l’operazione in discussione si tenta addirittura di azzerare ed abbattere completamente gli eventuali costi in esame, e ciò attraverso il prodotto del mix esplosivo e perverso che scaturisce dal rapporto tra i tempi stretti previsti per l’impugnazione ed il contesto di completa sottoposizione del lavoratore ai tempi di “chiamata” del datore di lavoro.
Basterà, infatti, che il datore di lavoro interessato prospetti una ipotesi di rinnovo contrattuale e/o chiamata a contratto anche ulteriore a 60 giorni dalla cessazione del precedente rapporto ed il gioco è fatto. Il lavoratore a cui è stata fatta intravedere la possibilità di una nuova “chiamata” , baratterà la rinuncia ad impugnare nei termini con la speranza del mantenimento del posto di lavoro.
Si passa così da una situazione (ante-riforma) in cui il lavoratore avrebbe potuto continuare a lavorare riservandosi di agire, ad esempio, per la tutela dei suoi diritti solo alla fine della successione di tutti i rapporti somministrati a termine illegittimi, ad una condizione (post-riforma) in cui ogni rinuncia alla impugnazione nel termine richiesto comporterà completa abdicazione ad ogni suo interesse. E si garantisce al datore di lavoro la sanatoria ai comportamenti ed agli atti illegittimi che ponga in essere.

Poco cash al posto dei diritti

c) Ed ancora, perché prevedere quale sanzione per la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato una indennità risarcitoria da 2,5 a 12 mensilità (limitabili a 5 in particolari ipotesi) se non con l’unico scopo di evitare alle aziende l’obbligo di assumere a tempo indeterminato la forza lavoro illegittimamente assunta ed utilizzata “a scadenza”?
Anche sul punto, il terzo tentativo della riforma è chiaro ed incontrovertibile: al di là delle molteplici questioni interpretative, appare di tutta evidenza – ancora una volta – che l’obiettivo non è quello di predisporre valide ed efficaci tutele per il lavoratore assunto ed utilizzato con illegittimi contratti a termine, bensì quello di garantire al datore di lavoro la possibilità di apporre illegittimamente un termine al rapporto di lavoro senza far ricadere su di questo l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato ed i relativi costi.
Tali esempi valgono a far capire al lettore che la riforma in questione, ben lontana dal voler effettivamente perseguire gli obiettivi simulati e dichiarati (deflazione del contenzioso e riduzione dell’incertezza dei tempi dello stesso) ha quale intento quello di iniziare a chiudere un cerchio che si è iniziato a disegnare 15 anni fà.

Treu-Biagi-Sacconi: si chiude il cerchio

Allora, con la legge Treu, si cominciavano a prevedere ipotesi di lavoro c.d. flessibile attraverso il quale consentire alle aziende di utilizzare e sfruttare manodopera assunta da soggetti terzi, senza assunzione dei rischi di impresa che un qualsiasi rapporto di lavoro deve comportare.
Ed è attraverso tale sdoganamento che si è potuti arrivare al secondo passo del diabolico percorso, ovvero alla legge 30/03, attraverso cui si è compiuto un notevole salto in là nella codificazione del precariato prevedendo – a sovvertimento del principio generale per cui ogni posto di lavoro nasce a tempo indeterminato salvo eccezioni – che dette eccezioni venissero trasformate in regola, consentendo all’impresa di potere disciplinare rapporti di lavoro di fatto pienamente subordinati con contratti che di tale tipologia nulla hanno a che vedere.
Con la riforma in questione il passo è definitivo ed il piano si sposta verso l’unico contesto i cui si fanno i giochi, ovvero quello processuale e della tutela effettiva dei diritti del lavoratore.
La precarietà ormai imposta e codificata sul piano dei rapporti sostanziali, viene ora introdotta sul piano delle conseguenze delle illegittimità del datore di lavoro, vuoi creando ogni artificio per rendere più difficile al lavoratore l’esercizio dei diritti connessi all’art. 24 della Costituzione, vuoi tentando di abbattere completamente i costi e le sanzioni che le illegittimità del datore di lavoro dovrebbero ancora prevedere.
http://www.precaria.org/collegato-lavoro-mutismo-e-rassegnazione-precaria.html

I costi della giustizia

8 novembre 2010 Lascia un commento

Quella riportata sotto rappresenta la tabella dei costi per accedere alla mediazione civile, obbligatoria da marzo 2011.
A ciò si aggiungano il contributo unificato e i costi per l’assistenza legale. In totale, per una causa civile del valore di 8.000 euro, solo per la fase di cognizione si pagherà: 240,00 + 187,00 + 8,00 + costi di notifica + conformità copie + competenze legali. Si parte da un minimo di Euro 435,00 solo di spese vive. Alla faccia della crisi.

Mediazione civile – Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte):

Fino a Euro 1.000 Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200

Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200

Il registro pubblico delle opposizioni

3 novembre 2010 Lascia un commento

Finalmente è stato emanato il DPR che disciplina il registro degi abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite e promozioni commerciali.
L’abbonato, cioè l’intestatario di un’utenza telefonica può chiedere di essere iscritto nel registro delle opposizioni mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico, mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera o mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento. Ciò preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Le violazioni del regolamento da parte dei soggetti che intendano trattare dati personali per informazioni o promozioni commerciali, dà luogo alla tutela di cui al codice della privacy. In particolare, si segnala che l’iscrizione di un abbonato nel registro delle opposizioni non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2 (elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice della privacy, ossia gli elenchi degli abbonati in forma cartacea o in forma elettronica a disposizione del pubblico) purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice della privacy.
Di seguito si riporta il provvedimento in forma integrale.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
(in Gazz.Uff. 2 novembre 2010, n. 256)

Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degliArticoli 13, 23 e 24 del Codice.

Art. 3 Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4 Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1: a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario; b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro; c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell’affidatario, le penali per il caso di inadempimento; d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario; e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio: a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori; b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori; c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Art. 5 Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di: a) documentazione attestante l’identità dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto; b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati; c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validità dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.

Art. 6 Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità: a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro; b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati; c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore; d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all’abbonato.
3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degliArticoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine è assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L’iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.

Art. 8 Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.
2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.

Art. 10 Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa può essere resa con modalità semplificate.

Art. 11 Campagna informativa per il consumatore
1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Art. 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

Art. 13 Tutela dell’abbonato
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Art. 14 Disposizioni transitorie
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall’interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le indagini difensive

30 ottobre 2010 Lascia un commento

L’on.le Ghedini ha annunciato che agirà “nelle opportune sedi giudiziarie” nei confronti della giornalista Claudia Fusani, rea, a suo dire, ‍di aver prospettato in un suo articolo che egli, in qualità ‍di difensore (non si capisce ‍di chi), avrebbe “nel corso d’indagini difensive incontrato decine ‍di persone per concordare la versione e per istruirle su cosa dire”.Lascio ai magistrati la valutazione del caso specifico ma, forse, è giunto il momento ‍di riflettere meglio sulle conseguenze negative, per la ricerca della verità e per la corretta acquisizione delle prove, a cui può portare la nuova disciplina delle “indagini difensive preventive”, varata dieci anni addietro.Recita l’art. 391 nones c.p.p.: “L’attività investigativa può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale”.Lo scopo dichiarato è quello ‍di assicurare alla difesa la possibilità ‍di compiere indagini in proprio per tutelare meglio il suo assistito.COSÌ PERÒ si corre il concreto rischio oggettivo (ripeto “oggettivo” cioè oltre l’intenzione del difensore) che le indagini difensive, specie se “preventive” (cioè svolte ancor prima che l’Autorità giudiziaria sia venuta a conoscenza della commissione ‍di un reato) rischiano ‍di inquinare gli accertamenti che dovrà poi svolgere il Pubblico ministero.Si immagini (ripeto, si immagini, senza alcun riferimento a fatti e persone reali) il caso ‍di un potente personaggio delle istituzioni (mettiamo, un presidente del Consiglio) che – dopo aver commesso un reato (ipotizziamo un abuso d’ufficio per aver preteso che la Polizia rilasciasse subito una giovane borseggiatrice colta in flagrante) – incarichi il suo avvocato ‍di fiducia ‍di accertare se qualcuno possa averlo visto o possa riferire qualcosa ‍di compromettente contro ‍di lui. Il difensore fa diligentemente il suo mestiere e interroga tutte le persone che potrebbero riferire qualcosa contro il suo potente assistito.Quale serenità d’animo possono mai avere le persone “sentite” dal difensore ‍di colui che devono accusare?Si badi bene, il problema non è l’avvocato che svolge diligentemente il suo mandato difensionale, ma la concreta possibilità che viene data ai responsabili ‍di qualsiasi reato (e quindi anche ai mafiosi e ai potenti) ‍di poter avvicinare i possibili testimoni prima ancora che questi possano essere sentiti dai magistrati, anzi, prima ancora che la notizia dei reati pervenga all’Autorità giudiziaria.NON CI VUOLE Frate indovino per capire che, in questo modo, ogni autore ‍di delitti (anche i più efferati, come può essere il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione minorile) cerchi ‍di sapere, per tempo, se ci sono testimoni a suo carico. E, quindi, si attivi in tutti i modi nei loro confronti – con minacce, pressioni, intimidazioni, promesse, regalie, favori – per indurli a non riferire i fatti ai magistrati o a riferirli in modo conforme alla volontà dell’autore dei reati, anche se difforme alla realtà. Ovviamente, la colpa non è dell’avvocato perché questi, per legge (e anche questa è una “chicca” tutta da giustificare), ha il diritto-dovere ‍di riferire al suo cliente il risultato delle proprie indagini difensive.Può capitare così che quest’ultimo – magari perché è presidente del Consiglio – prometta a un ufficiale ‍di Polizia una rapida carriera, a patto che questi eviti ‍di arrestare la borseggiatrice e assicuri alla giovane ladra un futuro radioso nel mondo dello spettacolo.Il tutto per nascondere sotto il tappeto fatti e comportamenti che comprometterebbero la sua onorabilità personale e il suo ruolo pubblico.Insomma e in definitiva, pongo un quesito tecnico senza volermi addentrare in alcun caso specifico: davvero la suddetta norma che prevede le cosiddette “indagini preventive difensive” è una norma ‍di garanzia e non si stia rivelando, invece, un sistema perverso per aggirare la legge, legalizzando l’inquinamento probatorio? Credo che un dibattito su tale questione, oggi più che mai, possa diventare attuale.
Antonio Di Pietro

Quanto vale un burundese?

26 ottobre 2010 Lascia un commento

Attorno agli ottomila euro, circa un decimo rispetto alla vita di un italiano. Proprio così: la sentenza che ha ridotto il risarcimento ai familiari di un lavoratore morto «perché era albanese» si basa su una tabella ufficiale del ministero. Che ha effetti agghiaccianti
La notizia è di ieri: un giudice del tribunale di Torino ha deciso che per stabilire l’ammontare del risarcimento danni da corrispondere ai familiari di un morto sul lavoro occorre fare riferimento al reale valore del denaro nell’economia del paese ove costoro risiedono.
Nel caso di specie, poiché si trattava di un lavoratore albanese, il giudice ha ritenuto di utilizzare come parametro legale il coefficiente di conversione della parità di potere d’acquisto tra Italia e Albania contenuto nella tabella di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 12 maggio 2003, pari a 0,3983: posto pari a 72.300 euro il risarcimento che spetterebbe a ciascun genitore italiano di una persona morta sul lavoro, e tenuto conto che nella circostanza il giudice ha attribuito al lavoratore deceduto un concorso di colpa del 20%, il risarcimento dovuto ad ognuno dei suoi genitori è venuto fuori dal semplice calcolo che segue:
72.300 X 80% X 0,3983 = 23.038
0ltre, naturalmente, agli interessi legali sull’importo dovuto, che hanno portato il risarcimento definitivo a circa 32.000 euro.
Bene, sono andato a ripescarmi la tabella a cui ha fatto riferimento il giudice nella sentenza, e ho provato a calcolare quanto sarebbe dovuto, utilizzando lo stesso criterio ed ipotizzando per comodità un concorso di colpa del danneggiato analogo a quello in esame, a ciascun genitore di un morto sul lavoro proveniente da altri paesi, per i quali il coefficiente di conversione è ancora più basso di quello relativo all’Albania.
Supponiamo, ad esempio, che si trattasse di un lavoratore dello Sri Lanka, paese per il quale il coefficiente di conversione è pari a 0,2501: in tal caso la somma dovuta a ciascuno dei suoi genitori, fatti salvi gli interessi legali, sarebbe stata pari a:
72.300 X 80% X 0,2501 = 14.466
Un po’ pochino rispetto a un lavoratore italiano, vero? Ma c’è di peggio. Se il lavoratore fosse stato dell’Uganda il coefficiente di conversione da utilizzare sarebbe stato pari a 0,1834, e quindi ancora più basso rispetto a quello del suo collega cingalese, con la conseguenza che se l’incidente mortale sul lavoro fosse capitato a lui a ciascuno dei suoi genitori sarebbe andata la somma di:
72.300 X 80% X 0,1834 = 10.608
Siamo, ne converrete, su un livello molto basso: eppure ci sono casi ancora peggiori. Se si fosse trattato di un lavoratore proveniente dal Burundi il tasso di conversione sarebbe stato appena 0,1342, con la conseguenza che il risarcimento dovuto a ciascuno dei suoi genitori in caso di morte sul lavoro sarebbe stato pari a:
72.300 X 80% X 0,1342 = 7.762
Capito? Secondo il criterio utilizzato a Torino la vita di un essere umano, per il solo fatto che costui proviene da un paese sfigato, può valere meno di ottomila euro, ammesso e non concesso -circostanza non scontata, visti i livelli della mortalità dei paesi in via di sviluppo- che gli sia rimasto almeno un genitore vivo.
Ditemi la verità: non provate anche voi un brivido gelido di terrore?
di Alessandro Capriccioli
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/quanto-vale-un-burundese/2137037

Approvato il collegato sul lavoro

20 ottobre 2010 Lascia un commento

Il parlamento ha scritto la parola fine al lunghissimo iter del ddl lavoro, approvato ieri sera in via definitiva al termine della settima lettura dell’Aula di Montecitorio. Il via libera è arrivato con un rush finale nel tardo pomeriggio, dopo la discussione sull’articolo 31, che contiene le norme sull’arbitrato: 310 voti favorevoli (quelli della maggioranza cui s’è unita l’Udc), 204 contrari e 3 astenuti. S’avvia così all’attuazione un provvedimento omnibus composto da una cinquantina di articoli e oltre 140 commi che ha impegnato le camere per due anni e che, dopo la prima approvazione, era stato rinviato alle medesime dal capo dello Stato con una richiesta di riesame.
Le perplessità del Quirinale, espresse nel messaggio motivato del 31 marzo scorso, s’erano appuntate soprattutto sulle norme che introducono l’arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro, ad esclusione dei casi di licenziamento. Nella versione corretta in sesta lettura al Senato e confermata ieri si garantisce che la scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice varrà per tutte le liti «nascenti dal rapporto di lavoro». La firma della clausola compromissoria sull’arbitrato sarà volontaria e potrà avvenire solo al termine del periodo di prova (o dopo 30 giorni dall’assunzione), mentre nel caso dell’arbitrato per equità si dovrà tener conto, oltre che dei principi generali dell’ordinamento, anche dei principi regolatori della materia derivanti da obblighi comunitari.

Soddisfatto Maurizio Sacconi, che ieri ha seguito in Aula tutta la discussione finale: «L’arbitrato per equità – ha detto il ministro – si configura come uno strumento in più a disposizione della contrattazione collettiva e, in base ad essa, dei lavoratori e delle imprese. Lo scopo è quello di semplificare con tempi certi la soluzione del contenzioso in modo da superare la logica del conflitto nei rapporti di lavoro». Sacconi ha ricordato che la prima idea di adottare e rafforzare lo strumento dell’arbitrato fu di Marco Biagi e ha calorosamente ringraziato il relatore di maggioranza, Giuliano Cazzola, per avere dedicato un ricordo al giuslavorista bolognese dopo il voto definitivo: «Ora – ha aggiunto Sacconi – il governo proporrà all’esame del parlamento il disegno di legge delega sullo Statuto dei lavori, per realizzare compiutamente il sogno di Marco Biagi per un diritto del lavoro moderno a misura della persona». Ma soddisfatto è anche il ministro per la Pa e l’Innovazione, Renato Brunetta, per un articolato che «aiuta a completare il percorso di riforma e di modernizzazione della pubblica amministrazione».
Giudizio opposto dal Pd, che dopo aver visto respinte tutte le sue pregiudiziali di costituzionalità, con Cesare Damiano ha parlato di «controriforma che fa compiere un passo indietro ai diritti dei lavoratori». Secondo l’ex ministro del Lavoro, l’arbitrato secondo equità «nei fatti, costringerà il lavoratore a non avere a disposizione la libera scelta tra arbitrato e magistratura ordinaria mentre si consegna al collegio arbitrale la facoltà di derogare da leggi e contratti».
I sindacati hanno replicato, nei giudizi di ieri, le stesse divisioni con cui avevano accompagnato il tormentato iter di questo provvedimento, approvato in piena sessione di bilancio proprio per la sua originaria natura di «collegato» alla legge finanziaria (era quella del 2009). Per la Cgil si tratta di «una legge sbagliata che colpisce il futuro dei lavoratori». Ma se la confederazione guidata da Guglielmo Epifani annuncia «nuove e immediate iniziative di contrasto», Cisl, Uil e Ugl riconoscono il valore delle nuove norme. Giorgio Santini, segretario confederale della Cisl, ha parlato di misure accettabili «in quanto sono state in gran parte recepite sia le osservazioni del capo dello Stato sia l’avviso comune firmato dalle parti sociali, lo scorso 11 marzo, che ha escluso la materia del licenziamento dall’applicazione delle nuove norme». Positivo anche il commento della presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, secondo cui «la certificazione, la conciliazione e l’arbitrato sono fondamentali per garantire regole precise a tutela di imprese e lavoratori. I consulenti del lavoro, sono chiamati a mettere a disposizione la propria professionalità offrendo la garanzia di terzietà che li contraddistingue». Una volta pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova legge per il governo si aprono i termini per l’attuazione di diverse deleghe, la prima delle quali prevede l’adozione di nuovi termini per il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti ad attività usuranti. Dovrà essere attuata entro tre mesi.

LE MISURE PRINCIPALI

PER L’ARBITRATO SI SCEGLIE PRIMA
Il lavoratore decide se ricorrere all’arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia. La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto
L’APPRENDISTATO ANCHE A 15 ANNI
Sarà possibile assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età) attraverso un contratto di apprendistato in un’azienda. Ma al giovane dovrà essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor
CURRICULA ON LINE IN BORSA LAVORO
Rafforzata la Borsa nazionale del lavoro, con l’inserimento on line anche dei curricula degli studenti da parte dell’ateneo per i 12 mesi successivi alla laurea; prevista anche la pubblicazione telematica dei bandi e dei concorsi della Pa
SUI LICENZIAMENTI DECIDE IL GIUDICE
Dalle controversie da comporre davanti a un arbitro sono esclusi i licenziamenti: i lavoratori potranno continuare a impugnarli davanti al giudice. Nei casi di «licenziamento invalido» lo si potrà impugnare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta
PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI USURANTI
Il governo è delegato ad adottare una disciplina sul pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (minimo 57 anni di età e 35 di contributi). Una clausola di salvaguardia garantisce il rispetto degli equilibri di spesa
STRETTA SUI PERMESSI PER GLI STATALI
Il ddl rilancia la riforma del pubblico impiego: stretta ai permessi per i familiari dei disabili, delega per il riordino dei congedi, part-time più difficile, meno ostacoli alla mobilità e aspettative non retribuite senza vincoli.
Tratto da http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-20/libera-definitivo-arbitrato-063802.shtml?uuid=AYfvM0bC

Software e hardware

18 ottobre 2010 Lascia un commento

Chi compra un computer, compra un bene mobile che viene consegnato con contestuale pagamento del prezzo. Ma compra anche il software, o meglio compra il diritto non in esclusiva ad utilizzare il software e paga il relativo prezzo. Solo che il contratto di utilizzazione del software non si perfenziona al momento del pagamento del prezzo al negoziante, bensì quando l’acquirente accende il computer e aderisce alle condizioni che il software stesso gli sottopone predisposte uilateralmente dal produttore, secondo il modello del contratto per adesione disciplinato dall’art. 1341 del codice civile.
E se l’acquirente non accetta quelle condizioni e rifiuta l’installazione del software? Semplice: ha diritto alla restituzione del prezzo.
Così ha deciso con un’interessante sentenza il Tribunale di Firenze che è possibile scaricare da qui

Il processo davanti al Giudice di Pace

17 ottobre 2010 Lascia un commento

Il processo dinanzi al Giudice di Pace è retto da regole ispirate ad un criterio di semplificazione e di speditezza.
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, sempre che la legge non le attribuisca alla competenza di altro giudice. E’ competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purchè il valore della controversia non superi i 20.000 euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
La domanda si propone con citazione a udienza fissa, ma può essere anche proposta verbalmente al giudice che ne fa redigere processo verbale. In questo caso però, il verbale dovrà essere notificato a cura dell’attore con pedissequo invito a comparire a udienza fissa; questa particolare modalità è stata introdotta in linea con la concezione del giudice di pace quale giudice di prossimità, potenzialmente accessibile da tutti senza la necessità della difesa tecnica, sia pur nel rispetto delle condizioni delle quali si dirà fra poco.
La citazione ha un contenuto più succinto, perchè non è richiesta l’esposizione dei motivi di diritto e l’indicazione delle prove, ma soltanto l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della lite, oltre all’indicazione del giudice e delle parti. I termini a comparire che debbono intercorrere fra la notificazione della citazione e il giorno di comparizione sono la metà di quelli stabiliti per il procedimento davanti al Tribunale (45 gg). Se nel giorno indicato per la comparizione il giudice non tiene udienza, la comparizione è rimandata all’udienza immediatamente successiva.
Le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in un atto separato. Il mandato a rappresentare davanti al giudice di pace comprende sempre il potere di transigere e conciliare. Naturalmente le parti possono stare in giudizio di persona quando la causa non supera i 516,46 euro. Entro questo limite le parti possono farsi rappresentare da una persona il quale può anche non essere un avvocato legalmente esercente. Oltre questo limite è necessaria la difesa tecnica.
La costituzione avviene mediante deposito in cancelleria della citazione o del verbale che la sostituisce e della (eventuale) procura. Ma può essere fatta anche con la presentazione al giudice in udienza dei richiamati documenti.
Le parti debbono dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice. La trattazione della causa ha luogo nella prima udienza e può proseguire in una seconda udienza ma non oltre. Il giudice deve procedere all’interrogatorio libero delle parti, tendendo in primo luogo a raggiungere la conciliazione. Se le parti aderiscono, si redige processo verbale di conciliazione che ha l’efficacia di titolo esecutivo.
Se non ha luogo la conciliazione, il procedimento prosegue e le parti debbono precisare il proprio assunto in fatto, le domande, le difese e le eccezioni. Possono richiedere prove e produrre documenti senza il regime preclusivo esistente per il processo davanti al Tribunale; quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, quindi la causa viene discussa e ritenuta per la decisione. La sentenza (dovrebbe) essere depositata in cancelleria entro i 15 giorni successivi.
Nelle cause il cui valore non eccede 1.100 euro, il giudice decide secondo equità, osservando tuttavia i principi informatori della materia; restano escluse le cause derivanti da rapporti giuiridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari, e le cause di opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative.
E’ importante notare che il giudice di pace può essere adito anche in sede non contenziosa, affinchè tenti la semplice conciliazione; l’istanza per la conciliazione si può proporre con ricorso secondo questo modello o anche verbalmente.
Il giudice fa invitare le parti a comparire davanti a sè per un giorno ed un’ora determinati e tenta la conciliazione.
In questo caso se si raggiunge la conciliazione, il relativo verbale ha il valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace, altrimenti ha il valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Avv. Giovanni Orlando – studiolegaleorlando.net

La prescrizione

17 ottobre 2010 Lascia un commento

Termini di prescrizione del credito:
La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.
I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c)
Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltrechè costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere
TERMINI BREVI DI PRESCRIZIONE
Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente più brevi rispetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Si prescrivono in cinque anni:
- il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- il capitale nominale dei titoli di Stato;
- le annualità delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi;
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle
imprese;
- l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.
Si prescrivono in tre anni:
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al
mese;
- il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese
correlative;
- il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un
mese.
Si prescrive in un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il
trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi. Tutti gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a
giorni o a ore;
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al
mese;
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo
della pensione e dell’istruzione;
- il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Si prescrive in sei mesi
- il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano:
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Opposizione a decreto ingiuntivo

14 ottobre 2010 Lascia un commento

Altra pronuncia sul solco del principio di diritto introdotto dalla Cassazione (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.09.2010 n° 19246).
Questa volta il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 11 ottobre 2010 ha ritenuto che l’opponente vada rimesso in termini ai sensi dell’art. 153, 2 comma, cpc, in quanto non sembra che l’errore della parte possa avere rilevanza preclusiva, essendo riconducibile ad un causa non imputabile all’opponente stesso che aveva fatto affidamento su una giurisprudenza di legittimità consolidata travolta successivamente da un mutamento dell’orientamento intepretativo.
Di seguito l’ordinanza integrale del Tribunale di Torino:

Tribunale di Torino
Sezione I Civile
Ordinanza 11 ottobre 2010
(est. Liberati)
******
Il Giudice istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.
Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).
Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.
Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).
Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.
Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Visto l’art. 153, II co., c.p.c.
Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.
Visto l’art. 648 c.p.c.
Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …. del 2010 di questo Tribunale.
Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,
Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:
- termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;
- ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;
- ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.
Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c..
Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.
Si comunichi.
Torino, 11.10.2010
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giovanni Liberati

Aggiornamento del 14/10/2010

Anche il Tribunale di Pavia, pur ritenendo insussistente il principio del cd. overruling espresso dal Tribunale di Varese che farebbe venire meno la rilevanza dell’effetto preclusivo causato dal mutamento della giurisprudenza al quale l’opponente non si è conformato per la sostanziale irretroattività della pronuncia della Cassazione in conformità del principio del giusto processo di rilevanza costituzionale, posta la non vincolatività del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano e il valore meramente dichiarativo delle pronunce del giudice di legittimità, afferma che il semplice mutamento della giurisprudenza possa giustificare l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, anche disposta d’ufficio.

Di seguito l’ordinanza del Tribunale di Pavia del 14/10/2010 e quella del Tribunale di Milano del 7/10/2010

Tribunale di Pavia
Ordinanza 14 ottobre 2010
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8.10.2010;
LETTI gli atti;
SENTITA la discussione delle parti all’udienza;
CONSIDERATO:
che l’odierno opponente ha iscritto la causa a ruolo entro il termine di gg 10 ma oltre il termine di gg 5 dalla notifica della citazione al convenuto;
che l’opponente ha fissato l’udienza di comparizione nel termine ordinario e non assegnando all’opposto un termine ridotto a comparire;
LETTA la sentenza della Suprema Corte a SS.UU. 19246/2005 secondo cui “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma. D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bi=, 3 comma. (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008).
CONSIDERATO
che il nostro sistema giuridico non prevede la vincolatività del precedente giurisprudenziale;
che le pronuncie giurisprudenziali, ancorché delle Sezioni Unite, non possono che avere efficacia dichiarativa limitandosi ad interpretare la norma giuridica esistente e non costituendo mai fonte del diritto;
che questo ufficio ritiene, conseguentemente, non sia condivisibile il recentissimo e pur apprezzabile orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di c.d. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo – la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio (Tribunale di Varese 8.10.2010)
che questo ufficio ritiene, conseguentemente, non sia condivisibile neppure l’oridentamento dottrinale secondo cui per il caso di overruling occorrerebbe distinguere tra norme sostanziali e processuali limitando solo alle prima l’effetto retroattivo della novazione giurisprudenziale per il principio secondo cui non possono mai cambiarsi le regole del processo durante lo svolgimento dello stesso (art.. 11 cost e valore della predeterminazione delle regole processuali)
RITENUTO, differentemente, sussistere nell’ordinamento l’istituto di carattere generale della rimessione in termini;
VISTO l’art. 153 C.P.C. secondo cui “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti II. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma”.
CONSIDERATO che L’abrogazione dell’art. 184-bis codice procedura civile e lo spostamento del suo contenuto nell’art. 153, cioè nel capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volontà del legislatore di fare in modo che l’istituto della rimessione in termini sia di applicazione generalizzata e non limitata all’ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa (in questi termini Tribunale di Monodì 19.2.2010 in www.ilcaso.it, I, 2029)
CONSIDERATO, inoltre
che la rimessione in termini presuppone: a) l’inosservanza di un limite temporale assegnato al compimento di un atto processuale; b) il verificarsi di un impedimento di fatto puntuale e tendenzialmente limitato alla parte, non imputabile a quest’ultima; c) l’apprezzabilità dell’impedimento, in quanto tale, con una valutazione già coeva al verificarsi di quest’ultimo; d) l’accertamento in concreto dell’impedimento, sulla base degli elementi forniti dall’istanza della parte, che lasci al giudice significativi margini di valutazione circa la sussistenza o meno del fatto che ha impedito il tempestivo compimento dell’atto;
che nel caso di specie tutti questi elementi sono presenti: l’opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dal sopra richiamato arresto delle Sezioni Unite; tale comportamento non è imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l’indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all’iscrizione a ruolo; il mutamento giurisprudenziale è stato riconosciuto dalla Stessa Suprema Corte elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini (Cass. 14627/2010);
RITENUTO che per il caso di mutamento giurisprudenziale la rimessioni in termini debba essere concessa anche d’ufficio (in senso conforme Cass. 14627/2010);
CONSIDERATO da ultimo, che, nel caso di specie l’effetto della rimessione in termini consiste nel ritenere tempestiva l’iscrizione a ruolo della causa per cui nessun ulteriore attività deve essere svolta dall’attore opponente;
RITENUTO necessario disporre per l’ulteriore corso dell’istruttoria testimoniale come ammessa;
P.T.M.
Il Giudice
Respinge l’eccezione sollevata di tardività dell’iscrizione a ruolo;
rimette l’opponente in termini;
fissa udienza in prosecuzione al 17.11.2010 ore 10,45 per escussione di due ulteriori testi parte opponente
si comunichi anche a mezzo fax ove necessario.
Pavia, 14.10.2010
Il giudice
Andrea Balba

Tribunale di Milano
Sezione VI Civile
Ordinanza 7 ottobre 2010
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11035/2010
Il Giudice dott. LAURA COSENTINI,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.10.2010,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9.9.10 n.19246 e l’ordinanza della Sezione II 17.6.2010 n. 14627, “chiede la rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione con assegnazione del termine per l’impugnazione”;
Rilevato che nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice opponente (notificato all’opposto l’8.2.10 atto di citazione a comparire all’udienza del 18.5.2010) risulta quindi avere assegnato a parte convenuta termini liberi a comparire ordinari, ossia non minori di 90 giorni, ai sensi dell’art.163 bis c.1 c.p.c., e risulta essersi costituita il 17.2.2010, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ex art.165 c.p.c., ciò in linea con un pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale (già recepito da questo tribunale) secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente era da ritenersi conseguente al solo fatto obiettivo della concessione all’opposto di termini di comparizione inferiori a novanta giorni;
Preso atto dell’intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n.19246/10, la quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall’art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per “esigenze di coerenza sistematica… che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta”, richiamando il disposto di cui all’art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà;
Ritenuto di uniformarci a tale innovativa interpretazione della norma processuale, norma di natura speciale che, sul presupposto delle ragioni di pronta trattazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risponde all’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, là dove la riduzione dei termini di costituzione dell’attore opponente bilancia la compressione dei termini a disposizione del convenuto opposto che, anticipandosi la costituzione dell’attore, avrà a disposizione in un tempo più breve i documenti dallo stesso allegati, da inserire nel fascicolo all’atto della costituzione;
Ritenuto tuttavia che nel procedimento in esame possa e debba darsi tutela alle aspettative processuali dell’opponente, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del pregresso orientamento interpretativo giurisprudenziale, e che, alla luce dell’orientamento medio tempore intervenuto, incorrerebbe in una pronuncia d’improcedibilità dell’opposizione ex art.647 c.2 c.p.c. per tardiva costituzione equiparata a mancata costituzione;
Ritenuto che sussista nell’ordinamento un valido principio di affidamento sul diritto vivente quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte;
Rilevato che in tal senso si è anche di recente espressa la Corte di legittimità (Cass. ord. 2.7.10 n.15811) che, in analoga situazione di mutamento in corso di causa di interpretazione consolidata di norme regolatrici del processo, ha ritenuto che ciò non possa avere effetti preclusivi sulla parte, la cui condotta processuale pur erronea trovi spiegazione e giustificazione nell’affidamento creato dalla giurisprudenza pregressa, richiamandosi la Corte al principio costituzionale del giusto processo che impone di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo;
Ritenuto che tali principi, se nella fattispecie all’attenzione della Corte inducevano a ravvisare nella rimessione in termini …il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile (al fine di consentire alla parte di proporre ricorso per cassazione secondo le regole corrette di individuazione del giudice), nel caso di specie non impongono tale rimedio, ove si rilevi che l’opposizione è stata tempestivamente svolta avanti al giudice competente mediante atto di citazione ritualmente notificato e che, se da un lato l’opponente si è costituito nel termine di 10 giorni anziché 5 dalla notifica all’opposto della citazione (come consentito dall’orientamento giurisprudenziale pregresso ove concessi termini a comparire di fatto non abbreviati), dall’altro ciò non sembra avere leso i diritti di difesa dell’opposto (che peraltro nulla ha contestato), cui la citazione era stata notificata più di 90 giorni prima dell’udienza, e che quindi ha avuto a disposizione ben più di 45 giorni liberi per la sua costituzione in udienza (e ben più di 35 giorni liberi per la sua costituzione tempestiva, prescritta ex art.166 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell’udienza nel caso di abbreviazione di termini);
Ritenuto quindi di non procedere a una rimessione in termini dell’opponente, che peraltro non potrebbe mai essere accolta con riferimento al termine di notifica della citazione in opposizione (come intenderebbe l’opponente nell’istanza a verbale), e che, ove riferita al termine di costituzione, comporterebbe un ritardo del giudizio non giustificato da esigenze di difesa e di contraddittorio, in antitesi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
Ritenuto che, alla luce delle suestese considerazioni, non debba quindi essere rinnovata la costituzione dell’opponente, effettuata il 17.2.2010 secondo i criteri di tempestività di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, e in termini non lesivi dei diritti di difesa delle parti e della posizione bilanciata tra le stesse;
Ritenuto che il processo possa pertanto proseguire oltre e che, quanto al merito, la causa sia matura per la decisione;
fissa udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies c.p.c. per la data del 11.1.2011 ore 12,30.
Si comunichi.
Milano, 7 ottobre 2010.
Il Giudice
dott. LAURA COSENTINI

Il pignoramento

10 ottobre 2010 Lascia un commento

Il pignoramento è un atto processuale mediante il quale i singoli beni del debitore o del terzo responsabile sono assoggettati all’esecuzione.
E’ un atto la cui funzione è quella di far in modo che i beni del debitore, da generico e potenziale oggetto della responsabilità esecutiva, vengono sottoposti alla sanzione espropriativa: le conseguenze sono due: 1) nell’ipotesi di revoca dell’esecuzione la procedura di sanzione cade interamente; 2) permanenza dell’efficacia del pignoramento anche se il bene pignorato sia stato trasformato in denaro mediante un fenomeno di surrogazione dell’oggetto con sostituzione di un equivalente che si troverà ugualmente nella situazione di appartenenza al debitore ma sempre sotto pignoramento. La funzione del pignoramento non è quella di conservare, in ciò distinguendosi dal provvedimento cautelare, ma è quella di tenere pronto il bene per la vendita forzata o l’assegnazione. Leggi tutto