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Archivio per la categoria ‘Diritto’

La democrazia non ha prezzi

19 ottobre 2011 Lascia un commento

LA DEMOCRAZIA NON HA PREZZI
Stefano Rodota’

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«La forza della democrazia sta nella capacità di utilizzare fermamente la legalità ordinaria, senza precipitarsi ad invocare leggi eccezionali».
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La qualità della politica e dei politici si misura nelle situazioni difficili. Grave è sicuramente quel che è avvenuto sabato a Roma, e proprio per questo sarebbe stato indispensabile, da parte di tutti, reagire senza emotività, senza cedere alla tentazione di sfruttare la situazione per catturare qualche facile consenso. E senza proporre misure che poi, in concreto, possono rivelarsi pericolose e pure scarsamente efficaci.

Qualche memoria in questo senso dovremmo averla, a cominciare da quella legge Reale così incautamente evocata. E dovremmo aver capito, proprio perché abbiamo attraversato il dramma del terrorismo, che la forza della democrazia sta nella capacità di utilizzare fermamente la legalità ordinaria, senza precipitarsi ad invocare leggi eccezionali appena ci si trova di fronte a qualche difficoltà. La fuga nella legislazione eccezionale è stata troppe volte la via per apprestare alibi, per coprire inefficienze. Ed è stata pagata assai cara, perché le istituzioni hanno presentato una inutile faccia feroce, mentre tardavano nel mettere a punto le adeguate misure organizzative. Scrivere una norma è facile. Ben più arduo, ma indispensabile, è proprio predisporre strutture in grado di fronteggiare tempi mutati e difficili.

Il ministro dell´Interno, Maroni è apparso dimentico di tutto questo, preso da una voglia di fare che lo ha spinto a formulare proposte che, una volta di più, dimostrano quanto sia debole nell´attuale ceto di Governo la cultura della Costituzione. Rivelatrice è quella che vuole introdurre l´obbligo per gli organizzatori dei cortei di fornire una garanzia economica per risarcire gli eventuali danni arrecati da chi scende in piazza. Lasciamo da parte le enormi difficoltà tecniche e pratiche di una garanzia del genere (ma chi diavolo sono i consiglieri dei nostri governanti?). Consideriamo l´incidenza che essa avrebbe su uno dei diritti politici fondamentali, quello di manifestare in pubblico. Certo, questo deve avvenire “pacificamente e senza armi”, come vuole l´articolo 17 della Costituzione.

Ma è arbitrario aggiungere a queste parole la formula “e avendo adeguata capacità patrimoniale”. Un diritto fondamentale della persona diverrebbe così appannaggio di chi può pagarselo. Stiamo per tornare ai tempi della cittadinanza censitaria? Mai incostituzionalità è apparsa tanto clamorosa.

Vi è poi un bricolage di altre proposte specifiche, saltando dall´arresto in flagranza differita, a nuovi reati associativi, all´estensione ai manifestanti delle misure previste per i violenti nelle manifestazioni sportive (Daspo). Misure che dimostrano casualità e improvvisazione, proprio quando sarebbero stati necessari freddezza e rigore. Mi limito qui a ricordare la fatica con la quale la Corte costituzionale ha salvato il Daspo, e la possibilità di ritrovare nel fin troppo ricco armamentario penalistico indicazioni per qualificare i comportamenti violenti in modo tale da renderli concretamente perseguibili, senza tuttavia entrare nel territorio minato del “tipo d´autore”, per cui si rischia di trasformare il fatto di manifestare in comportamento criminoso.

La democrazia, dovremmo saperlo, è un regime difficile, dove la stessa salvezza della Repubblica non può mai essere pagata con il sacrificio di diritti fondamentali. Ma proprio qui sta la sua forza profonda, perché può opporre la sua fiducia nella libertà anche a chi la nega. E così può sfuggire alla trappola nella quale i violenti vorrebbero chiuderla: obbligarla a negare se stessa, per divenire in tal modo più agevolmente attaccabile. Questo è il garantismo dei tempi difficili, votato alla difesa dei principi e non strumentalizzato per la difesa di interessi personali.
Stefano Rodota’

Il processo breve

15 aprile 2011 Lascia un commento

Egregio Sig. Direttore,

casualmente ho assistito al Suo infervorato intervento di questa mattina nell’edizione di Studio Aperto.

Ho assistito quindi alla Sua netta difesa del c.d. “processo breve” e alla sua “denuncia” secondo cui vi è da chiedersi come mai il Tribunale di Lucca non ha ancora fatto la prima udienza dopo 2 anni dalla strage di Viareggio.

Ho altresì preso atto del fatto che si è domandato se è giustizia quella che arriva dopo anni e anni.

Ho infine preso coscienza del fatto che si è domandato pubblicamente come mai i magistrati non denunciano i gravissimi ritardi ed i relativi motivi.

Questo mi è sembrato di capire e mi permetto di rispondere ad alcune delle Sue domande, che – ritengo – si è posto pubblicamente durante il telegiornale in perfetta buona fede.

1) Nessuno dotato di buon senso (imputato, persona offesa, avvocati e Giudici) si oppone in linea di principio al processo breve ed anzi tutti saremmo ben entusiasti del processo brevissimo, che si potesse concludere in un mese dalla commissione del fatto reato.

2) Con ciò ha risposta anche al Suo secondo interrogativo, circa la giustizia erogata dopo anni ed anni.

3) Il Tribunale di Lucca sta impiegando tutto quel tempo forse a causa del numero rilevantissimo di parti coinvolte e della complessità degli accertamenti tecnici da effettuare? Non conoscendo io il contenuto delle indagini, Le chiedo lumi in proposito.

4) Nel momento in cui si decide che il processo deve essere breve….. non è che prima o contestualmente si deve quintuplicare l’organico della magistratura e la dotazione di mezzi a disposizione degli uffici giudiziari? Non sarà questo un punto su cui riflettere? O forse crede che, stabilendo per legge che il processo deve essere breve, accadrà che tutti i reati saranno accertati e puniti in termini brevi?
Non succederà che – stante la grave carenza di organico e di mezzi materiali – vi sarà una scontata impunità di un numero spropositato di reati?

5) Mi creda: il Ministro della Giustizia nonchè l’intero Ministero della Giustizia sono ben consapevoli dei motivi per cui la Giustizia è lenta ed essi si riassumono in uno solo: gravissima carenza di personale e di mezzi. Se fosse quintuplicato l’organico della magistratura e la dotazione materiale non ritiene che i tempi processuali sarebbero ben più snelli? E’ un concetto così elementare e così ben noto che non vedo a cosa possa servire la Sua auspicata “denuncia” da parte dei magistrati. E infine…. tale denuncia non viene fatta da tutti i procuratori generali in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario? Se Lei prendesse le relazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione degli ultimi 30 anni vedrà praticamente che da ben sei lustri viene ripetutamente denunciata la situazione drammatica di carenza in cui versa l’amministrazione della Giustizia.

6) Ha mai constatato di persona le condizioni in cui gli uffici giudiziari tentano di smaltire un carico di lavoro immane?

In sostanza Le sarei grato se Volesse chiarire meglio il Suo pensiero e spiegarmi come sarà possibile che il processo sarà breve e giungerà a compimento con condanna od assoluzione, con gli stessi mezzi e con lo stesso personale oggi a disposizione del servizio giustizia.

Perchè vede…. qualora dovessero investire domani un mio stretto congiunto ed ucciderlo, vorrei essere tranquillizzato che grazie al processo breve il colpevole sarà processato e condannato in tempi celeri.

La prego di rassicurarmi sul punto.

Cordiali saluti
Avv. Feliciano Sebastiani

Collegato Lavoro: mutismo e rassegnazione?

16 novembre 2010 Lascia un commento

Precari per sempre: il nuovo ‘collegato’ lavoro

Il condono tombale per le imprese che utilizzano lavoratori precari è diventato legge di stato con la firma del Presidente Napolitano e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E’ la legge 183/2010 che in 18 pagine modifica fortemente l’attuale disciplina del diritto del lavoro per i lavoratori precari e i neoassunti.

Ecco i punti salienti della riforma:

a) Per quanto riguarda le controversie di lavoro non vige obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione, ma è possibile rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria, a meno che non si decida di impugnare dinanzi al giudice un contratto di lavoro certificato. In questo caso, infatti, il tentativo di conciliazione presso la commissione che ha emesso l’atto di certificazione è obbligatorio.

b) Permane inoltre la possibilità di accedere immediatamente alle procedure arbitrali, nei casi e con le modalità previste dai contratti collettivi. L’arbitrato sarà disponibile in due forme alternative: durante il tentativo di conciliazione promosso presso la Direzione Provinciale del Lavoro, dove è la commissione di conciliazione a costituirsi in collegio arbitrale su richiesta delle parti; davanti al collegio costituito a iniziativa delle parti, con un rappresentante per ciascuna di esse e un presidente scelto di comune accordo. Infine, nei casi l’arbitrato davanti alle commissioni di certificazione dovranno essere queste stesse a istituire camere arbitrali proprie.

c) Viene introdotta la “certificazione” da parte dell’organo pubblico dei contratti di lavoro, con funzione di certificare la validità degli stessi nonché l’effettiva volontà del lavoratore a stipulare quel determinato contratto. Con la “certificazione” vi sarà la possibilità di inserire nel contratto una clausola c.d. compromissoria con la quale le parti devolveranno le eventuali e future controversie ad appositi collegi arbitrali sottraendole al giudizio alla magistratura ordinaria.

d) L’obbligo di impugnazione, entro i 60 giorni dalla ricezione della relativa lettera e/o comunicazione, dei provvedimenti di licenziamento (ora anche quelli verbali e quelli intimati nell’ambito delle tipologie contrattuali atipiche, oltre che per effetto di cessazione di rapporti di lavoro a termine, per disdetta oppure per interruzione in seguito alla scadenza temporale), con l’ulteriore obbligo di deposito dei relativi ricorsi giudiziali entro i successivi 270 giorni. Tali termini saranno vincolanti anche in tutti i casi cui il lavoratore voglia agire per ottenere l’imputazione di un determinato rapporto ad altro soggetto rispetto a quello che formalmente risulta il datore di lavoro (es. contratti di lavoro interinali). Mentre è fissato a 60 giorni il termine entro il quale rivolgersi al giudice in caso di rifiuto dell’arbitrato o di fallimento della conciliazione.

e) La previsione dì una indennità risarcitoria a carico del datore di lavoro in tutti i casi in cui il termine apposto al contratto dovesse essere ritenuto nullo da parte del giudice. L’indennità in questione va da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità, da applicarsi anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale indennità potrebbe secondo la volontà del legislatore addirittura escludere il diritto del lavoratore alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (da valutare).

Futuro precario

Questo il quadro generale. Un panorama dai contorni foschi per i diritti di milioni di cittadini-lavoratori precari, che si vedranno praticamente azzerate le già residue di resistere alla forza d’urto del capitale.
Ci vogliono muti e rassegnati

a) Ci si chiede per quali ragioni un legislatore di centro-destra che fa del liberismo e della l il proprio capo-saldo etico-politico tenti di “far passare” la validità di un contratto di lavoro attraverso la suddetta “certificazione” di un organo pubblico ?
La risposta a noi sembra chiara.
Nel nostro ordinamento, vige (vigeva?) il principio per cui il prestatore di lavoro è da ritenersi parte debole del rapporto contrattuale in quanto ogni sua volontà può subire forti condizionamenti da parte del datore di lavoro; ritenendosi, invece, che quando la volontà del lavoratore venga espressa con l’intervento dell’organo pubblico e dinnanzi allo stesso, venga manifestata libera da condizionamenti.
Ed allora, la “certificazione” servirà al datore di lavoro per pre-costituirsi la prova della formazione di una volontà del lavoratore libera da indebiti condizionamenti, eliminando la possibilità per quest’ultimo di contestare successivamente la regolarità del contratto di lavoro sottoscritto
Il gioco è fatto: si “certifica” in modo inoppugnabile e come libera una volontà in realtà “estorta” (d’altronde, vii immaginate un lavoratore che dinnanzi all’organo pubblico confesserà il ricatto?) e si precostituisce l’impossibilità di poter essere convenuto dinnanzi al giudice del lavoro (normale destinatario, per costituzione, della “conoscenza” di ogni controversia di lavoro).
Il primo tentativo della riforma non sembra essere quello di ridurre il contenzioso, quanto, piuttosto, quello di eliminarlo.

b) Ancora, si pensi alla introduzione dell’obbligo di impugnazione da parte del lavoratore della cessazione di qualsivoglia tipo di rapporto per potere datoriale nel termine dei 60 giorni, con obbligo di introduzione della controversia nei successivi 180 giorni.
E’ davvero una riforma prevista solo per esigenze di certezza del diritto e dei rapporti tra le parti? Tiene nella dovuta e giusta considerazione gli interessi di entrambe le parti in gioco? Oppure, anche su questo punto, la riforma inserisce nell’attuale ordinamento elementi di tutela per una sola (la solita ?) delle parti contrattuali ?

Corsa contro il tempo

Perché, al riguardo, anche il secondo tentativo che sembra perseguire la riforma in discussione sembra chiaro.

Innanzitutto, con la previsione di tempi ristrettissimi per le impugnazioni dei provvedimenti del datore di lavoro si vogliono abbattere il più possibile i costi delle eventuali illegittimità dagli stessi commesse, essendo ovvio che tali tempi abbiano quale prima automatica conseguenza quella di diminuire, in ipotesi di illegittimo recesso e/o interruzione del rapporto di lavoro a c.d. chiamata (vedasi ipotesi di rinnovi di contratti di somministrazione di lavoro o di contratti a termine), i tempi in cui l’azienda può vedersi esposta al risarcimento dei danni conseguenti a tali illegittimità (meno tempo, meno retribuzioni e contributi sul groppo, meno rischi per le proprie malefatte).
Ma ciò non basta; con l’operazione in discussione si tenta addirittura di azzerare ed abbattere completamente gli eventuali costi in esame, e ciò attraverso il prodotto del mix esplosivo e perverso che scaturisce dal rapporto tra i tempi stretti previsti per l’impugnazione ed il contesto di completa sottoposizione del lavoratore ai tempi di “chiamata” del datore di lavoro.
Basterà, infatti, che il datore di lavoro interessato prospetti una ipotesi di rinnovo contrattuale e/o chiamata a contratto anche ulteriore a 60 giorni dalla cessazione del precedente rapporto ed il gioco è fatto. Il lavoratore a cui è stata fatta intravedere la possibilità di una nuova “chiamata” , baratterà la rinuncia ad impugnare nei termini con la speranza del mantenimento del posto di lavoro.
Si passa così da una situazione (ante-riforma) in cui il lavoratore avrebbe potuto continuare a lavorare riservandosi di agire, ad esempio, per la tutela dei suoi diritti solo alla fine della successione di tutti i rapporti somministrati a termine illegittimi, ad una condizione (post-riforma) in cui ogni rinuncia alla impugnazione nel termine richiesto comporterà completa abdicazione ad ogni suo interesse. E si garantisce al datore di lavoro la sanatoria ai comportamenti ed agli atti illegittimi che ponga in essere.

Poco cash al posto dei diritti

c) Ed ancora, perché prevedere quale sanzione per la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato una indennità risarcitoria da 2,5 a 12 mensilità (limitabili a 5 in particolari ipotesi) se non con l’unico scopo di evitare alle aziende l’obbligo di assumere a tempo indeterminato la forza lavoro illegittimamente assunta ed utilizzata “a scadenza”?
Anche sul punto, il terzo tentativo della riforma è chiaro ed incontrovertibile: al di là delle molteplici questioni interpretative, appare di tutta evidenza – ancora una volta – che l’obiettivo non è quello di predisporre valide ed efficaci tutele per il lavoratore assunto ed utilizzato con illegittimi contratti a termine, bensì quello di garantire al datore di lavoro la possibilità di apporre illegittimamente un termine al rapporto di lavoro senza far ricadere su di questo l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato ed i relativi costi.
Tali esempi valgono a far capire al lettore che la riforma in questione, ben lontana dal voler effettivamente perseguire gli obiettivi simulati e dichiarati (deflazione del contenzioso e riduzione dell’incertezza dei tempi dello stesso) ha quale intento quello di iniziare a chiudere un cerchio che si è iniziato a disegnare 15 anni fà.

Treu-Biagi-Sacconi: si chiude il cerchio

Allora, con la legge Treu, si cominciavano a prevedere ipotesi di lavoro c.d. flessibile attraverso il quale consentire alle aziende di utilizzare e sfruttare manodopera assunta da soggetti terzi, senza assunzione dei rischi di impresa che un qualsiasi rapporto di lavoro deve comportare.
Ed è attraverso tale sdoganamento che si è potuti arrivare al secondo passo del diabolico percorso, ovvero alla legge 30/03, attraverso cui si è compiuto un notevole salto in là nella codificazione del precariato prevedendo – a sovvertimento del principio generale per cui ogni posto di lavoro nasce a tempo indeterminato salvo eccezioni – che dette eccezioni venissero trasformate in regola, consentendo all’impresa di potere disciplinare rapporti di lavoro di fatto pienamente subordinati con contratti che di tale tipologia nulla hanno a che vedere.
Con la riforma in questione il passo è definitivo ed il piano si sposta verso l’unico contesto i cui si fanno i giochi, ovvero quello processuale e della tutela effettiva dei diritti del lavoratore.
La precarietà ormai imposta e codificata sul piano dei rapporti sostanziali, viene ora introdotta sul piano delle conseguenze delle illegittimità del datore di lavoro, vuoi creando ogni artificio per rendere più difficile al lavoratore l’esercizio dei diritti connessi all’art. 24 della Costituzione, vuoi tentando di abbattere completamente i costi e le sanzioni che le illegittimità del datore di lavoro dovrebbero ancora prevedere.
http://www.precaria.org/collegato-lavoro-mutismo-e-rassegnazione-precaria.html

I costi della giustizia

8 novembre 2010 Lascia un commento

Quella riportata sotto rappresenta la tabella dei costi per accedere alla mediazione civile, obbligatoria da marzo 2011.
A ciò si aggiungano il contributo unificato e i costi per l’assistenza legale. In totale, per una causa civile del valore di 8.000 euro, solo per la fase di cognizione si pagherà: 240,00 + 187,00 + 8,00 + costi di notifica + conformità copie + competenze legali. Si parte da un minimo di Euro 435,00 solo di spese vive. Alla faccia della crisi.

Mediazione civile – Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte):

Fino a Euro 1.000 Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200

Oltre Euro 5.000.000 Euro 9.200

Il registro pubblico delle opposizioni

3 novembre 2010 Lascia un commento

Finalmente è stato emanato il DPR che disciplina il registro degi abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite e promozioni commerciali.
L’abbonato, cioè l’intestatario di un’utenza telefonica può chiedere di essere iscritto nel registro delle opposizioni mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico, mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera o mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento. Ciò preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Le violazioni del regolamento da parte dei soggetti che intendano trattare dati personali per informazioni o promozioni commerciali, dà luogo alla tutela di cui al codice della privacy. In particolare, si segnala che l’iscrizione di un abbonato nel registro delle opposizioni non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2 (elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice della privacy, ossia gli elenchi degli abbonati in forma cartacea o in forma elettronica a disposizione del pubblico) purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice della privacy.
Di seguito si riporta il provvedimento in forma integrale.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
(in Gazz.Uff. 2 novembre 2010, n. 256)

Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono;
d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice;
e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice;
f) Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico;
g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.
2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.
3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e degliArticoli 13, 23 e 24 del Codice.

Art. 3 Istituzione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.
2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 4 Realizzazione e gestione del registro
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all’articolo 12, comma 1: a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell’affidatario; b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro; c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell’affidatario, le penali per il caso di inadempimento; d) l’obbligo dell’affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell’eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario; e) l’obbligo di consentire l’esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell’atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.
2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio: a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori; b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell’esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro da parte degli operatori; c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati.
3. Ai sensi dell’articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il registro è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Art. 5 Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio
1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di: a) documentazione attestante l’identità dell’operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto; b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l’indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con gli abbonati; c) l’elenco o gli elenchi aggiornati di abbonati a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l’operatore intende trattare.
2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validità dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.

Art. 6 Costi di accesso al registro
1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l’anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all’articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice.
I proventi delle tariffe d’accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l’avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all’articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.
2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Modalità e tempi di iscrizione degli abbonati al registro pubblico
1. Ciascun abbonato può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, riportata negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità: a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro; b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati; c) mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all’articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera o del fax da parte del gestore; d) mediante posta elettronica.
2. Nel caso in cui l’abbonato sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma all’abbonato.
3. L’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L’iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degliArticoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice.
4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
5. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L’iscrizione dell’abbonato nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri abbonati.
6. L’iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine è assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002.
A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.
7. L’iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.

Art. 8 Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.
2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.
3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.
4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.
5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.

Art. 10 Obbligo di informativa
1. Anche in assenza di specifica richiesta dell’interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione dell’abbonato nel registro delle opposizioni. L’informativa può essere resa con modalità semplificate.

Art. 11 Campagna informativa per il consumatore
1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell’ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta agli abbonati, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono. Per le medesime finalità, tutti gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico mettono a disposizione dei propri abbonati analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione, anche mediante inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione.

Art. 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
1. Il gestore assicura l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l’esecuzione dei controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.
2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

Art. 13 Tutela dell’abbonato
1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento l’abbonato si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Art. 14 Disposizioni transitorie
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 4, comma 2, e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni degli abbonati e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l’accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall’interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l’aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell’iscrizione della medesima opposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Le indagini difensive

30 ottobre 2010 Lascia un commento

L’on.le Ghedini ha annunciato che agirà “nelle opportune sedi giudiziarie” nei confronti della giornalista Claudia Fusani, rea, a suo dire, ‍di aver prospettato in un suo articolo che egli, in qualità ‍di difensore (non si capisce ‍di chi), avrebbe “nel corso d’indagini difensive incontrato decine ‍di persone per concordare la versione e per istruirle su cosa dire”.Lascio ai magistrati la valutazione del caso specifico ma, forse, è giunto il momento ‍di riflettere meglio sulle conseguenze negative, per la ricerca della verità e per la corretta acquisizione delle prove, a cui può portare la nuova disciplina delle “indagini difensive preventive”, varata dieci anni addietro.Recita l’art. 391 nones c.p.p.: “L’attività investigativa può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale”.Lo scopo dichiarato è quello ‍di assicurare alla difesa la possibilità ‍di compiere indagini in proprio per tutelare meglio il suo assistito.COSÌ PERÒ si corre il concreto rischio oggettivo (ripeto “oggettivo” cioè oltre l’intenzione del difensore) che le indagini difensive, specie se “preventive” (cioè svolte ancor prima che l’Autorità giudiziaria sia venuta a conoscenza della commissione ‍di un reato) rischiano ‍di inquinare gli accertamenti che dovrà poi svolgere il Pubblico ministero.Si immagini (ripeto, si immagini, senza alcun riferimento a fatti e persone reali) il caso ‍di un potente personaggio delle istituzioni (mettiamo, un presidente del Consiglio) che – dopo aver commesso un reato (ipotizziamo un abuso d’ufficio per aver preteso che la Polizia rilasciasse subito una giovane borseggiatrice colta in flagrante) – incarichi il suo avvocato ‍di fiducia ‍di accertare se qualcuno possa averlo visto o possa riferire qualcosa ‍di compromettente contro ‍di lui. Il difensore fa diligentemente il suo mestiere e interroga tutte le persone che potrebbero riferire qualcosa contro il suo potente assistito.Quale serenità d’animo possono mai avere le persone “sentite” dal difensore ‍di colui che devono accusare?Si badi bene, il problema non è l’avvocato che svolge diligentemente il suo mandato difensionale, ma la concreta possibilità che viene data ai responsabili ‍di qualsiasi reato (e quindi anche ai mafiosi e ai potenti) ‍di poter avvicinare i possibili testimoni prima ancora che questi possano essere sentiti dai magistrati, anzi, prima ancora che la notizia dei reati pervenga all’Autorità giudiziaria.NON CI VUOLE Frate indovino per capire che, in questo modo, ogni autore ‍di delitti (anche i più efferati, come può essere il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione minorile) cerchi ‍di sapere, per tempo, se ci sono testimoni a suo carico. E, quindi, si attivi in tutti i modi nei loro confronti – con minacce, pressioni, intimidazioni, promesse, regalie, favori – per indurli a non riferire i fatti ai magistrati o a riferirli in modo conforme alla volontà dell’autore dei reati, anche se difforme alla realtà. Ovviamente, la colpa non è dell’avvocato perché questi, per legge (e anche questa è una “chicca” tutta da giustificare), ha il diritto-dovere ‍di riferire al suo cliente il risultato delle proprie indagini difensive.Può capitare così che quest’ultimo – magari perché è presidente del Consiglio – prometta a un ufficiale ‍di Polizia una rapida carriera, a patto che questi eviti ‍di arrestare la borseggiatrice e assicuri alla giovane ladra un futuro radioso nel mondo dello spettacolo.Il tutto per nascondere sotto il tappeto fatti e comportamenti che comprometterebbero la sua onorabilità personale e il suo ruolo pubblico.Insomma e in definitiva, pongo un quesito tecnico senza volermi addentrare in alcun caso specifico: davvero la suddetta norma che prevede le cosiddette “indagini preventive difensive” è una norma ‍di garanzia e non si stia rivelando, invece, un sistema perverso per aggirare la legge, legalizzando l’inquinamento probatorio? Credo che un dibattito su tale questione, oggi più che mai, possa diventare attuale.
Antonio Di Pietro

Quanto vale un burundese?

26 ottobre 2010 Lascia un commento

Attorno agli ottomila euro, circa un decimo rispetto alla vita di un italiano. Proprio così: la sentenza che ha ridotto il risarcimento ai familiari di un lavoratore morto «perché era albanese» si basa su una tabella ufficiale del ministero. Che ha effetti agghiaccianti
La notizia è di ieri: un giudice del tribunale di Torino ha deciso che per stabilire l’ammontare del risarcimento danni da corrispondere ai familiari di un morto sul lavoro occorre fare riferimento al reale valore del denaro nell’economia del paese ove costoro risiedono.
Nel caso di specie, poiché si trattava di un lavoratore albanese, il giudice ha ritenuto di utilizzare come parametro legale il coefficiente di conversione della parità di potere d’acquisto tra Italia e Albania contenuto nella tabella di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 12 maggio 2003, pari a 0,3983: posto pari a 72.300 euro il risarcimento che spetterebbe a ciascun genitore italiano di una persona morta sul lavoro, e tenuto conto che nella circostanza il giudice ha attribuito al lavoratore deceduto un concorso di colpa del 20%, il risarcimento dovuto ad ognuno dei suoi genitori è venuto fuori dal semplice calcolo che segue:
72.300 X 80% X 0,3983 = 23.038
0ltre, naturalmente, agli interessi legali sull’importo dovuto, che hanno portato il risarcimento definitivo a circa 32.000 euro.
Bene, sono andato a ripescarmi la tabella a cui ha fatto riferimento il giudice nella sentenza, e ho provato a calcolare quanto sarebbe dovuto, utilizzando lo stesso criterio ed ipotizzando per comodità un concorso di colpa del danneggiato analogo a quello in esame, a ciascun genitore di un morto sul lavoro proveniente da altri paesi, per i quali il coefficiente di conversione è ancora più basso di quello relativo all’Albania.
Supponiamo, ad esempio, che si trattasse di un lavoratore dello Sri Lanka, paese per il quale il coefficiente di conversione è pari a 0,2501: in tal caso la somma dovuta a ciascuno dei suoi genitori, fatti salvi gli interessi legali, sarebbe stata pari a:
72.300 X 80% X 0,2501 = 14.466
Un po’ pochino rispetto a un lavoratore italiano, vero? Ma c’è di peggio. Se il lavoratore fosse stato dell’Uganda il coefficiente di conversione da utilizzare sarebbe stato pari a 0,1834, e quindi ancora più basso rispetto a quello del suo collega cingalese, con la conseguenza che se l’incidente mortale sul lavoro fosse capitato a lui a ciascuno dei suoi genitori sarebbe andata la somma di:
72.300 X 80% X 0,1834 = 10.608
Siamo, ne converrete, su un livello molto basso: eppure ci sono casi ancora peggiori. Se si fosse trattato di un lavoratore proveniente dal Burundi il tasso di conversione sarebbe stato appena 0,1342, con la conseguenza che il risarcimento dovuto a ciascuno dei suoi genitori in caso di morte sul lavoro sarebbe stato pari a:
72.300 X 80% X 0,1342 = 7.762
Capito? Secondo il criterio utilizzato a Torino la vita di un essere umano, per il solo fatto che costui proviene da un paese sfigato, può valere meno di ottomila euro, ammesso e non concesso -circostanza non scontata, visti i livelli della mortalità dei paesi in via di sviluppo- che gli sia rimasto almeno un genitore vivo.
Ditemi la verità: non provate anche voi un brivido gelido di terrore?
di Alessandro Capriccioli
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/quanto-vale-un-burundese/2137037

Approvato il collegato sul lavoro

20 ottobre 2010 Lascia un commento

Il parlamento ha scritto la parola fine al lunghissimo iter del ddl lavoro, approvato ieri sera in via definitiva al termine della settima lettura dell’Aula di Montecitorio. Il via libera è arrivato con un rush finale nel tardo pomeriggio, dopo la discussione sull’articolo 31, che contiene le norme sull’arbitrato: 310 voti favorevoli (quelli della maggioranza cui s’è unita l’Udc), 204 contrari e 3 astenuti. S’avvia così all’attuazione un provvedimento omnibus composto da una cinquantina di articoli e oltre 140 commi che ha impegnato le camere per due anni e che, dopo la prima approvazione, era stato rinviato alle medesime dal capo dello Stato con una richiesta di riesame.
Le perplessità del Quirinale, espresse nel messaggio motivato del 31 marzo scorso, s’erano appuntate soprattutto sulle norme che introducono l’arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro, ad esclusione dei casi di licenziamento. Nella versione corretta in sesta lettura al Senato e confermata ieri si garantisce che la scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal giudice varrà per tutte le liti «nascenti dal rapporto di lavoro». La firma della clausola compromissoria sull’arbitrato sarà volontaria e potrà avvenire solo al termine del periodo di prova (o dopo 30 giorni dall’assunzione), mentre nel caso dell’arbitrato per equità si dovrà tener conto, oltre che dei principi generali dell’ordinamento, anche dei principi regolatori della materia derivanti da obblighi comunitari.

Soddisfatto Maurizio Sacconi, che ieri ha seguito in Aula tutta la discussione finale: «L’arbitrato per equità – ha detto il ministro – si configura come uno strumento in più a disposizione della contrattazione collettiva e, in base ad essa, dei lavoratori e delle imprese. Lo scopo è quello di semplificare con tempi certi la soluzione del contenzioso in modo da superare la logica del conflitto nei rapporti di lavoro». Sacconi ha ricordato che la prima idea di adottare e rafforzare lo strumento dell’arbitrato fu di Marco Biagi e ha calorosamente ringraziato il relatore di maggioranza, Giuliano Cazzola, per avere dedicato un ricordo al giuslavorista bolognese dopo il voto definitivo: «Ora – ha aggiunto Sacconi – il governo proporrà all’esame del parlamento il disegno di legge delega sullo Statuto dei lavori, per realizzare compiutamente il sogno di Marco Biagi per un diritto del lavoro moderno a misura della persona». Ma soddisfatto è anche il ministro per la Pa e l’Innovazione, Renato Brunetta, per un articolato che «aiuta a completare il percorso di riforma e di modernizzazione della pubblica amministrazione».
Giudizio opposto dal Pd, che dopo aver visto respinte tutte le sue pregiudiziali di costituzionalità, con Cesare Damiano ha parlato di «controriforma che fa compiere un passo indietro ai diritti dei lavoratori». Secondo l’ex ministro del Lavoro, l’arbitrato secondo equità «nei fatti, costringerà il lavoratore a non avere a disposizione la libera scelta tra arbitrato e magistratura ordinaria mentre si consegna al collegio arbitrale la facoltà di derogare da leggi e contratti».
I sindacati hanno replicato, nei giudizi di ieri, le stesse divisioni con cui avevano accompagnato il tormentato iter di questo provvedimento, approvato in piena sessione di bilancio proprio per la sua originaria natura di «collegato» alla legge finanziaria (era quella del 2009). Per la Cgil si tratta di «una legge sbagliata che colpisce il futuro dei lavoratori». Ma se la confederazione guidata da Guglielmo Epifani annuncia «nuove e immediate iniziative di contrasto», Cisl, Uil e Ugl riconoscono il valore delle nuove norme. Giorgio Santini, segretario confederale della Cisl, ha parlato di misure accettabili «in quanto sono state in gran parte recepite sia le osservazioni del capo dello Stato sia l’avviso comune firmato dalle parti sociali, lo scorso 11 marzo, che ha escluso la materia del licenziamento dall’applicazione delle nuove norme». Positivo anche il commento della presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, secondo cui «la certificazione, la conciliazione e l’arbitrato sono fondamentali per garantire regole precise a tutela di imprese e lavoratori. I consulenti del lavoro, sono chiamati a mettere a disposizione la propria professionalità offrendo la garanzia di terzietà che li contraddistingue». Una volta pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova legge per il governo si aprono i termini per l’attuazione di diverse deleghe, la prima delle quali prevede l’adozione di nuovi termini per il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti ad attività usuranti. Dovrà essere attuata entro tre mesi.

LE MISURE PRINCIPALI

PER L’ARBITRATO SI SCEGLIE PRIMA
Il lavoratore decide se ricorrere all’arbitrato preventivamente e non quando insorge una controversia. La scelta non può avvenire prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto
L’APPRENDISTATO ANCHE A 15 ANNI
Sarà possibile assolvere l’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè dai 15 ai 16 anni di età) attraverso un contratto di apprendistato in un’azienda. Ma al giovane dovrà essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor
CURRICULA ON LINE IN BORSA LAVORO
Rafforzata la Borsa nazionale del lavoro, con l’inserimento on line anche dei curricula degli studenti da parte dell’ateneo per i 12 mesi successivi alla laurea; prevista anche la pubblicazione telematica dei bandi e dei concorsi della Pa
SUI LICENZIAMENTI DECIDE IL GIUDICE
Dalle controversie da comporre davanti a un arbitro sono esclusi i licenziamenti: i lavoratori potranno continuare a impugnarli davanti al giudice. Nei casi di «licenziamento invalido» lo si potrà impugnare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta
PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI USURANTI
Il governo è delegato ad adottare una disciplina sul pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (minimo 57 anni di età e 35 di contributi). Una clausola di salvaguardia garantisce il rispetto degli equilibri di spesa
STRETTA SUI PERMESSI PER GLI STATALI
Il ddl rilancia la riforma del pubblico impiego: stretta ai permessi per i familiari dei disabili, delega per il riordino dei congedi, part-time più difficile, meno ostacoli alla mobilità e aspettative non retribuite senza vincoli.
Tratto da http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-20/libera-definitivo-arbitrato-063802.shtml?uuid=AYfvM0bC

Software e hardware

18 ottobre 2010 Lascia un commento

Chi compra un computer, compra un bene mobile che viene consegnato con contestuale pagamento del prezzo. Ma compra anche il software, o meglio compra il diritto non in esclusiva ad utilizzare il software e paga il relativo prezzo. Solo che il contratto di utilizzazione del software non si perfenziona al momento del pagamento del prezzo al negoziante, bensì quando l’acquirente accende il computer e aderisce alle condizioni che il software stesso gli sottopone predisposte uilateralmente dal produttore, secondo il modello del contratto per adesione disciplinato dall’art. 1341 del codice civile.
E se l’acquirente non accetta quelle condizioni e rifiuta l’installazione del software? Semplice: ha diritto alla restituzione del prezzo.
Così ha deciso con un’interessante sentenza il Tribunale di Firenze che è possibile scaricare da qui

Il processo davanti al Giudice di Pace

17 ottobre 2010 Lascia un commento

Il processo dinanzi al Giudice di Pace è retto da regole ispirate ad un criterio di semplificazione e di speditezza.
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro, sempre che la legge non le attribuisca alla competenza di altro giudice. E’ competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purchè il valore della controversia non superi i 20.000 euro.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
La domanda si propone con citazione a udienza fissa, ma può essere anche proposta verbalmente al giudice che ne fa redigere processo verbale. In questo caso però, il verbale dovrà essere notificato a cura dell’attore con pedissequo invito a comparire a udienza fissa; questa particolare modalità è stata introdotta in linea con la concezione del giudice di pace quale giudice di prossimità, potenzialmente accessibile da tutti senza la necessità della difesa tecnica, sia pur nel rispetto delle condizioni delle quali si dirà fra poco.
La citazione ha un contenuto più succinto, perchè non è richiesta l’esposizione dei motivi di diritto e l’indicazione delle prove, ma soltanto l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto della lite, oltre all’indicazione del giudice e delle parti. I termini a comparire che debbono intercorrere fra la notificazione della citazione e il giorno di comparizione sono la metà di quelli stabiliti per il procedimento davanti al Tribunale (45 gg). Se nel giorno indicato per la comparizione il giudice non tiene udienza, la comparizione è rimandata all’udienza immediatamente successiva.
Le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in un atto separato. Il mandato a rappresentare davanti al giudice di pace comprende sempre il potere di transigere e conciliare. Naturalmente le parti possono stare in giudizio di persona quando la causa non supera i 516,46 euro. Entro questo limite le parti possono farsi rappresentare da una persona il quale può anche non essere un avvocato legalmente esercente. Oltre questo limite è necessaria la difesa tecnica.
La costituzione avviene mediante deposito in cancelleria della citazione o del verbale che la sostituisce e della (eventuale) procura. Ma può essere fatta anche con la presentazione al giudice in udienza dei richiamati documenti.
Le parti debbono dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice. La trattazione della causa ha luogo nella prima udienza e può proseguire in una seconda udienza ma non oltre. Il giudice deve procedere all’interrogatorio libero delle parti, tendendo in primo luogo a raggiungere la conciliazione. Se le parti aderiscono, si redige processo verbale di conciliazione che ha l’efficacia di titolo esecutivo.
Se non ha luogo la conciliazione, il procedimento prosegue e le parti debbono precisare il proprio assunto in fatto, le domande, le difese e le eccezioni. Possono richiedere prove e produrre documenti senza il regime preclusivo esistente per il processo davanti al Tribunale; quando ritiene la causa matura per la decisione, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, quindi la causa viene discussa e ritenuta per la decisione. La sentenza (dovrebbe) essere depositata in cancelleria entro i 15 giorni successivi.
Nelle cause il cui valore non eccede 1.100 euro, il giudice decide secondo equità, osservando tuttavia i principi informatori della materia; restano escluse le cause derivanti da rapporti giuiridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari, e le cause di opposizione all’irrogazione di sanzioni amministrative.
E’ importante notare che il giudice di pace può essere adito anche in sede non contenziosa, affinchè tenti la semplice conciliazione; l’istanza per la conciliazione si può proporre con ricorso secondo questo modello o anche verbalmente.
Il giudice fa invitare le parti a comparire davanti a sè per un giorno ed un’ora determinati e tenta la conciliazione.
In questo caso se si raggiunge la conciliazione, il relativo verbale ha il valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace, altrimenti ha il valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Avv. Giovanni Orlando – studiolegaleorlando.net

La prescrizione

17 ottobre 2010 Lascia un commento

Termini di prescrizione del credito:
La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.
I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c)
Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltrechè costituire in mora il debitore.
Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere
TERMINI BREVI DI PRESCRIZIONE
Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente più brevi rispetto all’ordinaria prescrizione decennale.
Si prescrivono in cinque anni:
- il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito
- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- il capitale nominale dei titoli di Stato;
- le annualità delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini
più brevi;
- le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle
imprese;
- l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.
Si prescrivono in tre anni:
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al
mese;
- il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese
correlative;
- il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un
mese.
Si prescrive in un anno:
- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il
trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi. Tutti gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a
giorni o a ore;
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al
mese;
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo
della pensione e dell’istruzione;
- il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Si prescrive in sei mesi
- il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano:
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Opposizione a decreto ingiuntivo

14 ottobre 2010 Lascia un commento

Altra pronuncia sul solco del principio di diritto introdotto dalla Cassazione (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.09.2010 n° 19246).
Questa volta il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 11 ottobre 2010 ha ritenuto che l’opponente vada rimesso in termini ai sensi dell’art. 153, 2 comma, cpc, in quanto non sembra che l’errore della parte possa avere rilevanza preclusiva, essendo riconducibile ad un causa non imputabile all’opponente stesso che aveva fatto affidamento su una giurisprudenza di legittimità consolidata travolta successivamente da un mutamento dell’orientamento intepretativo.
Di seguito l’ordinanza integrale del Tribunale di Torino:

Tribunale di Torino
Sezione I Civile
Ordinanza 11 ottobre 2010
(est. Liberati)
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Il Giudice istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.
Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).
Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.
Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).
Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.
Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Visto l’art. 153, II co., c.p.c.
Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.
Visto l’art. 648 c.p.c.
Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …. del 2010 di questo Tribunale.
Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,
Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:
- termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;
- ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;
- ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.
Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c..
Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.
Si comunichi.
Torino, 11.10.2010
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giovanni Liberati

Aggiornamento del 14/10/2010

Anche il Tribunale di Pavia, pur ritenendo insussistente il principio del cd. overruling espresso dal Tribunale di Varese che farebbe venire meno la rilevanza dell’effetto preclusivo causato dal mutamento della giurisprudenza al quale l’opponente non si è conformato per la sostanziale irretroattività della pronuncia della Cassazione in conformità del principio del giusto processo di rilevanza costituzionale, posta la non vincolatività del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano e il valore meramente dichiarativo delle pronunce del giudice di legittimità, afferma che il semplice mutamento della giurisprudenza possa giustificare l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, anche disposta d’ufficio.

Di seguito l’ordinanza del Tribunale di Pavia del 14/10/2010 e quella del Tribunale di Milano del 7/10/2010

Tribunale di Pavia
Ordinanza 14 ottobre 2010
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8.10.2010;
LETTI gli atti;
SENTITA la discussione delle parti all’udienza;
CONSIDERATO:
che l’odierno opponente ha iscritto la causa a ruolo entro il termine di gg 10 ma oltre il termine di gg 5 dalla notifica della citazione al convenuto;
che l’opponente ha fissato l’udienza di comparizione nel termine ordinario e non assegnando all’opposto un termine ridotto a comparire;
LETTA la sentenza della Suprema Corte a SS.UU. 19246/2005 secondo cui “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia sfata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma. D’altra parte, se effettivamente il dimezzamento dei termini di costituzione dipendesse dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine di comparizione inferiore a quello legale, non si capirebbe la ragione per la quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sono cumulati il dimezzamento che deriva dalla astratta previsione legale di cui all’art. 645 c.p.c. con quello che può discendere da un apposito provvedimento di dimezzamento di tali termini richiesto ai sensi dell’art. 163 bi=, 3 comma. (Cass. n. 4719/1995, 18203/2008).
CONSIDERATO
che il nostro sistema giuridico non prevede la vincolatività del precedente giurisprudenziale;
che le pronuncie giurisprudenziali, ancorché delle Sezioni Unite, non possono che avere efficacia dichiarativa limitandosi ad interpretare la norma giuridica esistente e non costituendo mai fonte del diritto;
che questo ufficio ritiene, conseguentemente, non sia condivisibile il recentissimo e pur apprezzabile orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di c.d. overruling – e cioè allorché si assista ad un mutamento, ad opera della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo – la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della Suprema Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa. Ciò vuol dire che, per non incorrere in violazione delle norme costituzionali, internazionali e comunitarie che garantiscono il diritto ad un Giusto Processo, il giudice di merito deve escludere la retroattività del principio di nuovo conio (Tribunale di Varese 8.10.2010)
che questo ufficio ritiene, conseguentemente, non sia condivisibile neppure l’oridentamento dottrinale secondo cui per il caso di overruling occorrerebbe distinguere tra norme sostanziali e processuali limitando solo alle prima l’effetto retroattivo della novazione giurisprudenziale per il principio secondo cui non possono mai cambiarsi le regole del processo durante lo svolgimento dello stesso (art.. 11 cost e valore della predeterminazione delle regole processuali)
RITENUTO, differentemente, sussistere nell’ordinamento l’istituto di carattere generale della rimessione in termini;
VISTO l’art. 153 C.P.C. secondo cui “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti II. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma”.
CONSIDERATO che L’abrogazione dell’art. 184-bis codice procedura civile e lo spostamento del suo contenuto nell’art. 153, cioè nel capo dedicato in via generale ai termini processuali, indica la volontà del legislatore di fare in modo che l’istituto della rimessione in termini sia di applicazione generalizzata e non limitata all’ipotesi in cui le parti siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa (in questi termini Tribunale di Monodì 19.2.2010 in www.ilcaso.it, I, 2029)
CONSIDERATO, inoltre
che la rimessione in termini presuppone: a) l’inosservanza di un limite temporale assegnato al compimento di un atto processuale; b) il verificarsi di un impedimento di fatto puntuale e tendenzialmente limitato alla parte, non imputabile a quest’ultima; c) l’apprezzabilità dell’impedimento, in quanto tale, con una valutazione già coeva al verificarsi di quest’ultimo; d) l’accertamento in concreto dell’impedimento, sulla base degli elementi forniti dall’istanza della parte, che lasci al giudice significativi margini di valutazione circa la sussistenza o meno del fatto che ha impedito il tempestivo compimento dell’atto;
che nel caso di specie tutti questi elementi sono presenti: l’opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dal sopra richiamato arresto delle Sezioni Unite; tale comportamento non è imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l’indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all’iscrizione a ruolo; il mutamento giurisprudenziale è stato riconosciuto dalla Stessa Suprema Corte elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini (Cass. 14627/2010);
RITENUTO che per il caso di mutamento giurisprudenziale la rimessioni in termini debba essere concessa anche d’ufficio (in senso conforme Cass. 14627/2010);
CONSIDERATO da ultimo, che, nel caso di specie l’effetto della rimessione in termini consiste nel ritenere tempestiva l’iscrizione a ruolo della causa per cui nessun ulteriore attività deve essere svolta dall’attore opponente;
RITENUTO necessario disporre per l’ulteriore corso dell’istruttoria testimoniale come ammessa;
P.T.M.
Il Giudice
Respinge l’eccezione sollevata di tardività dell’iscrizione a ruolo;
rimette l’opponente in termini;
fissa udienza in prosecuzione al 17.11.2010 ore 10,45 per escussione di due ulteriori testi parte opponente
si comunichi anche a mezzo fax ove necessario.
Pavia, 14.10.2010
Il giudice
Andrea Balba

Tribunale di Milano
Sezione VI Civile
Ordinanza 7 ottobre 2010
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11035/2010
Il Giudice dott. LAURA COSENTINI,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.10.2010,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che parte attrice, notificato al convenuto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 8.2.2010 e costituitasi in data 17.2.2010, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9.9.10 n.19246 e l’ordinanza della Sezione II 17.6.2010 n. 14627, “chiede la rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione con assegnazione del termine per l’impugnazione”;
Rilevato che nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo parte attrice opponente (notificato all’opposto l’8.2.10 atto di citazione a comparire all’udienza del 18.5.2010) risulta quindi avere assegnato a parte convenuta termini liberi a comparire ordinari, ossia non minori di 90 giorni, ai sensi dell’art.163 bis c.1 c.p.c., e risulta essersi costituita il 17.2.2010, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ex art.165 c.p.c., ciò in linea con un pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale (già recepito da questo tribunale) secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione per l’opponente era da ritenersi conseguente al solo fatto obiettivo della concessione all’opposto di termini di comparizione inferiori a novanta giorni;
Preso atto dell’intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione S.U. n.19246/10, la quale, ribadito il legame tra termini di comparizione e termini di costituzione quale sancito dall’art.165 c.1 c.p.c., ha affermato per “esigenze di coerenza sistematica… che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta”, richiamando il disposto di cui all’art.645 c.2 c.p.c. che prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà;
Ritenuto di uniformarci a tale innovativa interpretazione della norma processuale, norma di natura speciale che, sul presupposto delle ragioni di pronta trattazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risponde all’esigenza di bilanciamento delle posizioni delle parti, là dove la riduzione dei termini di costituzione dell’attore opponente bilancia la compressione dei termini a disposizione del convenuto opposto che, anticipandosi la costituzione dell’attore, avrà a disposizione in un tempo più breve i documenti dallo stesso allegati, da inserire nel fascicolo all’atto della costituzione;
Ritenuto tuttavia che nel procedimento in esame possa e debba darsi tutela alle aspettative processuali dell’opponente, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del pregresso orientamento interpretativo giurisprudenziale, e che, alla luce dell’orientamento medio tempore intervenuto, incorrerebbe in una pronuncia d’improcedibilità dell’opposizione ex art.647 c.2 c.p.c. per tardiva costituzione equiparata a mancata costituzione;
Ritenuto che sussista nell’ordinamento un valido principio di affidamento sul diritto vivente quale risulta dalla generalizzata interpretazione delle norme regolatrici del processo da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, principio che, alla luce degli artt.24 e 111 Cost., posti a garanzia di un giusto processo come effettivo strumento di azione e di difesa, preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’interpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere in radice la tutela della parte;
Rilevato che in tal senso si è anche di recente espressa la Corte di legittimità (Cass. ord. 2.7.10 n.15811) che, in analoga situazione di mutamento in corso di causa di interpretazione consolidata di norme regolatrici del processo, ha ritenuto che ciò non possa avere effetti preclusivi sulla parte, la cui condotta processuale pur erronea trovi spiegazione e giustificazione nell’affidamento creato dalla giurisprudenza pregressa, richiamandosi la Corte al principio costituzionale del giusto processo che impone di garantire l’effettività del contraddittorio e dei mezzi di azione e di difesa nel processo;
Ritenuto che tali principi, se nella fattispecie all’attenzione della Corte inducevano a ravvisare nella rimessione in termini …il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile (al fine di consentire alla parte di proporre ricorso per cassazione secondo le regole corrette di individuazione del giudice), nel caso di specie non impongono tale rimedio, ove si rilevi che l’opposizione è stata tempestivamente svolta avanti al giudice competente mediante atto di citazione ritualmente notificato e che, se da un lato l’opponente si è costituito nel termine di 10 giorni anziché 5 dalla notifica all’opposto della citazione (come consentito dall’orientamento giurisprudenziale pregresso ove concessi termini a comparire di fatto non abbreviati), dall’altro ciò non sembra avere leso i diritti di difesa dell’opposto (che peraltro nulla ha contestato), cui la citazione era stata notificata più di 90 giorni prima dell’udienza, e che quindi ha avuto a disposizione ben più di 45 giorni liberi per la sua costituzione in udienza (e ben più di 35 giorni liberi per la sua costituzione tempestiva, prescritta ex art.166 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell’udienza nel caso di abbreviazione di termini);
Ritenuto quindi di non procedere a una rimessione in termini dell’opponente, che peraltro non potrebbe mai essere accolta con riferimento al termine di notifica della citazione in opposizione (come intenderebbe l’opponente nell’istanza a verbale), e che, ove riferita al termine di costituzione, comporterebbe un ritardo del giudizio non giustificato da esigenze di difesa e di contraddittorio, in antitesi con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
Ritenuto che, alla luce delle suestese considerazioni, non debba quindi essere rinnovata la costituzione dell’opponente, effettuata il 17.2.2010 secondo i criteri di tempestività di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, e in termini non lesivi dei diritti di difesa delle parti e della posizione bilanciata tra le stesse;
Ritenuto che il processo possa pertanto proseguire oltre e che, quanto al merito, la causa sia matura per la decisione;
fissa udienza di precisazione delle conclusioni ex art.281 sexies c.p.c. per la data del 11.1.2011 ore 12,30.
Si comunichi.
Milano, 7 ottobre 2010.
Il Giudice
dott. LAURA COSENTINI

Il pignoramento

10 ottobre 2010 Lascia un commento

Il pignoramento è un atto processuale mediante il quale i singoli beni del debitore o del terzo responsabile sono assoggettati all’esecuzione.
E’ un atto la cui funzione è quella di far in modo che i beni del debitore, da generico e potenziale oggetto della responsabilità esecutiva, vengono sottoposti alla sanzione espropriativa: le conseguenze sono due: 1) nell’ipotesi di revoca dell’esecuzione la procedura di sanzione cade interamente; 2) permanenza dell’efficacia del pignoramento anche se il bene pignorato sia stato trasformato in denaro mediante un fenomeno di surrogazione dell’oggetto con sostituzione di un equivalente che si troverà ugualmente nella situazione di appartenenza al debitore ma sempre sotto pignoramento. La funzione del pignoramento non è quella di conservare, in ciò distinguendosi dal provvedimento cautelare, ma è quella di tenere pronto il bene per la vendita forzata o l’assegnazione. Leggi tutto

Overruling

9 ottobre 2010 2 commenti

Sempre in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito dell’introduzione da parte della Suprema Corte (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 09.09.2010 n° 19246) del principio processuale che prevede la costituzione dell’opponente entro cinque giorni dalla notifica a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, affermando, tra l’altro, che “ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3”, si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Varese (Tribunale Varese, sentenza 08.10.2010) che sembra escludere, in caso di overruling, cioè quando la Cassazione opera un mutamento di un’interpretazione consolidata delle regole processuali, la retroattività del nuovo principio di diritto. Notevole lo sforzo ermeneutico del Tribunale tendente a sminuire l’indubbio effetto dirompente della pronuncia di legittimità sopra richiamata. Di seguito la sentenza:

Tribunale di Varese
Sezione Prima civile
Sentenza 8 ottobre 2010
Fatto
L’odierno giudizio trae linfa dall’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione mediante la citazione introduttiva del giudizio. La costituzione dell’attore, successivamente alla notificazione del libello di opposizione, è avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica ma oltre il quinto giorno.
Questo giudice deve interrogarsi, anche in mancanza di sollecitazione di parte, della procedibilità dell’opposizione, trattandosi di questione giuridica rilevabile d’ufficio.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di causa pendente dal 2005, le parti hanno sollecitato un giudizio sulla questione, onde evitare ulteriore attività processuale da ritenersi poi non utile ai fini della decisione. Hanno, così, chiesto discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e questo giudice, ritenendo condivisibile la richiesta, ha trattenuto la causa in riserva per deciderla secondo il modulo della trattazione orale.
Diritto
L’eccezione di improcedibilità non è fondata e va respinta, ma nei termini e per gli argomenti giuridici che seguono, condivisi dalla giurisprudenza civile di questo Tribunale.
1. Mutamento giurisprudenziale: Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 9 settembre 2010 n. 19246
A parte un unico risalente precedente, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata costante nell’affermare che quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (principio affermato, nei vigore dell’art. 645, come modificato con il D.P.R. n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053 e poi costantemente seguito; v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).
L’indirizzo di legittimità, per effetto della costante conferma nel tempo, ha assunto le fogge di un vero e proprio “diritto vivente” che, come noto, costituisce espressione della norma quale vive nell’ordinamento[1] ovvero il significato giuridico che, tratto dall’enunciato normativo, deve seguirsi come dettato legislativo. Il costume giurisprudenziale di cui si tratta è rimasto controverso solo per quanto concerne la rilevanza o meno della volontarietà dell’opponente, nell’assegnazione all’opposto dei termini a comparire dimezzati o inferiori al termine ordinario, ai fini dell’effetto conseguente del dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore[2].
E’ stata la Corte costituzionale, di recente, a riconoscere in tale interpretazione un “diritto vivente”. Nella ordinanza n. 230 del 22 luglio 2009[3], la Consulta afferma: “è orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell’opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando l’improcedibilità dell’opposizione”[4].
Secondo lo jus receptum, formatosi in calce all’art. 645 c.p.c., dunque, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall’art. 163-bis cod. proc. civ. In altri termini: i termini di costituzione si dimezzano solo se vengono ridotti i termini a comparire. Il diritto vivente così richiamato è stato più volte nel tempo sospettato di illegittimità costituzionale, ma la Consulta ha escluso la violazione dell’art. 111 Cost. riconoscendo, al contempo, però, nella disciplina ex art. 645 comma II, c.p.c., una “compromissione della euritmia del sistema”, la cui “modifica non può che essere rimessa all’opera del legislatore” (Corte costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008 n. 18).
Stando al diritto vivente così richiamato, nel caso di specie l’opposizione dovrebbe essere dichiarata procedibile: l’opponente si è costituito oltre il quinto giorno (ma entro i dieci) avendo, però, concesso all’opposto il termine ordinario per comparire senza alcuna riduzione o dimezzamento.
La conclusione che precede sembra perdere, però, di validità alla luce del recentissimo intervento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione. Infatti, con la sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, le Sezioni Unite civili hanno “puntualizzato” che “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.
Secondo il Supremo Collegio, dunque, il dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore non dipende dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire ridotto rispetto al quantum ordinario ma dalla circostanza tout court della opposizione. Seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.
Questo giudice reputa che, per i procedimenti civili instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite), il principio di diritto enunciato da Cass. civ. 19246/2010 non sia applicabile, dovendosi tenere fermo il diritto vivente come fotografato da Corte cost. 230/2009.
2. Overruling
L’ordinamento civile italiano, perseguendo il fine di deflazionare il contenzioso e al contempo preservando l’esigenza di certezza del diritto, valorizzando l’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni, ha nel tempo rafforzato l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, “potenziando” il controllo nomofilattico, valorizzando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, perseguendo il tendenziale obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.
In tal senso, dapprima, la legge 2 febbraio 2006 n. 40, modificando l’art. 374 c.p.c., ha previsto che il precedente delle Sezioni Unite non possa essere disatteso tout court dalla Sezione Semplice che, là dove intenda discostarsi dal pronunciamento nomofilattico, deve investire della quaestio juris in riedizione le stesse Sezioni Unite (art. 374, comma III, c.p.c.). Lo stesso saggio di legificazione ha, anche, allargato le maglie procedurali del “principio di diritto nell’interesse della Legge” (art. 363 c.p.c.) sottolineando “una evoluzione legislativa (…) orientata al potenziamento della pura funzione di corretta osservanza della legge ed uniforme applicazione del diritto (su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 1 giugno 2010 n. 13332).
Successivamente, la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha ulteriormente rafforzato la “tenuta” dalla regola giuridica a formazione nomofilattica introducendo uno scrutinio semplificato (sfociante in rigetto[5] con motivazione agevolata) in caso di allineamento del decisum del giudice di merito al precedente conforme di legittimità (art. 360-bis c.p.c., su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051).
Dalle premesse che precedono si trae una conclusione: la giurisprudenza delle Sezioni Unite non è più semplice espressione degli indirizzi di legittimità di un organo giudiziario ma Giudice che contribuisce a garantire la “certezza del diritto” nell’ordinamento (v. art. 65 ord. giud.) così divenendo il suo precedente tendenzialmente vincolante per il giudice di merito e avvicinandosi il diritto vivente al diritto positivo anche dal punto di vista della “introduzione” delle regole giuridiche e non solo dal punto di vista della loro interpretazione.
In tal modo si espresse già a suo tempo l’autorevole Dottrina, allorché segnalò come formalmente l’autorità del principio dello stare decisis in Italia si potesse ritrovare in due principi affermati dalla Cassazione: quello della motivazione semplificata in caso di richiamo al precedente di legittimità che si conferma[6] e quello dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il precedente venga disatteso[7].
Entro tale cornice – come è stato Autorevolmente scritto – la Suprema Corte diventa “uno dei luoghi essenziali in cui la “legge” si definisce e si manifesta”.
Ciò, però, vuol anche dire che, in alcuni casi, il revirement giurisprudenziale può avere le stesse fattezze e lo stesso impatto dello jus superveniens, in specie nel caso in cui le Sezioni Unite enuncino un principio di diritto che affiora nella giurisprudenza e tra gli operatori del diritto come regola del tutto nuova, se raffrontata al costume pretorile seguito costantemente sino alla sua emersione.
Il fenomeno sin qui descritto è ben noto nei regimi di common law e viene identificato nell’istituto del cd. overruling: un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda. L’overruling pone il (serio) problema dell’efficacia nel tempo dell’abrogazione del precedente che è del tutto affine, per effetti, all’abrogazione della norma, soprattutto per il destinatario finale del servizio di Giustizia: in ambo i casi, sopravviene una regola di diritto neofita, in un contesto in cui, sino al nuovo pronunciamento, ne vigeva una diversa o addirittura contraria nell’imperativo che ne costituisce il contenuto.
Il problema della limitazione della retroattività del mutamento giurisprudenziale è risolto nel Common Law con il metodo del cd. prospective overruling: il giudice stabilisce che la soluzione adottata dal nuovo precedente varrà solo per il caso deciso e per le future fattispecie ma non per le fattispecie precedentemente disciplinate per le quali avrà sempre valore il precedente overruled. Il sistema qui richiamato riguarda solo casi speciali e particolari come, ad esempio, quelli in cui il mutamento giurisprudenziale modifichi, in senso peggiorativo per il cittadino, le norme di accesso al processo e, dunque, alla Giustizia. In questi casi, la retroattività del nuovo stare decisis andrebbe a vulnerare rapporti quesiti dal punto di vista sostanziale in ragione dell’improvviso mutamento delle regole processuali che ad essi sono sottesi: come avviene esattamente nel caso di specie, quanto al principio di diritto enunciato da Cass. civ. SSUU 19246/2010. Un elevatissimo numero di procedimenti civili dovrebbe essere definito con sentenza di improcedibilità dell’opposizione perché introdotti nel vigore di una norma che abilitava i difensori a costituirsi, per l’opponente, entro i dieci giorni e non anche cinque, in caso di assegnazione all’opposto dell’integralità del suo quantum ordinario per comparire. Da qui, peraltro, le preoccupazioni già espresse dalla classe forense italiana nel comunicato del Consiglio Nazionale Forense del 6 ottobre 2010.
Diventa, invero, fisiologico interrogarsi circa la regola della retroattività nell’ambito della teoria della natura puramente dichiarativa della interpretazione giudiziale. Orbene, dai rilievi che precedono, è evidente come siano condivisibili le osservazioni di Autorevole Dottrina afferma che la retroattività “sorprende gli interessati e quindi attenua o esclude la prevedibilità” del comando legislativo: da qui, invero, una precisa risposta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[8] che, come noto, impone la “conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione” (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49) limitando, pertanto, l’efficacia del mutamento giurisprudenziale “creativo” ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicità della decisione (cfr., per verificare i principi della CEDU in tema di overruling: Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29 marzo 2006, §44; Di Sante c. Italia, decisione del 24 giugno 2004;Midsuf c. Francia, decisione della Grande Chambre dell’ 11 settembre 2002.
Il punto di partenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è che il termine legge riguarda anche la norma di diritto vivente (“englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle”) con conseguente estensione del principio di irretroattività all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale imprevedibile con effetti in malam partem (soprattutto nel diritto penale).
Anche la Corte di giustizia della CE ha recepito il principio di irretroattività della giurisprudenza creativa (cfr. da ultimo, CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione) stabilendo che deve essere impedita l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.
È vero che tali pronunciamenti riguardano in specifico il settore penale, ma il problema investe la problematica generale della principio di Legalità, che salvaguardia lo stesso accesso del cittadino alla Giustizia: si pensi al caso di specie. Il giudizio è stato introdotto il 14 luglio 2005 e, dopo intense e onerose attività processuali (come CTU e prove orali) questo verrebbe caducato in rito per improcedibilità sopravvenuta, alla distanza di oltre cinque anni.
Una simile conclusione non può che qualificarsi come violento strappo al tessuto connettivo degli artt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei soggettivi coinvolti che non troverebbero sbocco in una pronuncia del merito per motivi estranei in modo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensori. Da qui la necessità, secondo questo giudice, di applicare una interpretazione conforme a Costituzione.
I principi sin qui richiamati sono stati, invero, recepiti anche dalla Corte di Cassazione, con una giurisprudenza che questo giudice intende recepire e fare propria.
3. Contrasto degli effetti patologici dell’Overruling
In tempi recenti, l’esigenza di preservare il cittadino dai rischi dell’overruling è stata avvertita anche dalla Suprema Corte, nella importante pronuncia: Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811. Nella decisione, la Corte afferma che l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione”. Secondo il Collegio, “allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”;
Il Collegio riferisce che in questa direzione orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’”effetto espansivo” dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).
Il Collegio conclude ritenendo “contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.
La Suprema Corte conclude attingendo al bacino della remissione in termini per consentire al ricorrente di proporre l’impugnazione secondo le nuove regole giurisprudenziali (poiché inammissibile secondo le vecchie).
Possono, dunque, trarsi delle conclusioni: in caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole del processo e introduca, di fatto, una regola da ritenersi nuova alla luce del costume giurisprudenziale costantemente seguito sino al pronunciamento neofita (overruling) la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente indirizzo, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, conserva il diritto ad una decisione nel merito.
Posta tale premessa in principio occorre verificare quale sia lo strumento giuridico cui attingere per renderlo vitale. In casi del genere, il Collegio ha fatto ricorso all’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.). E, però, in genere, l’applicazione dell’istituto de quo impone un sub-procedimento che si conclude con la facoltà concessa all’istante di ripetere l’attività processuale inibita dalla decadenza andatasi a formare. Ma nel caso di specie, essendo i procedimenti come quello in esame già in istruttoria o in fase di trattazione, la remissione si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata anche con rischio di perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque, comunque con un effetto di sfavore per la parte sostanziale incolpevole in spregio a quanto poc’anzi affermato.
E, allora, una interpretazione costituzionalmente orientata, intrisa dei principi della giurisprudenza comunitaria e internazionale richiamata, impone di ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – deve essere considerata come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante.
Tale approdo è espressione ed applicazione del principio “tempus regit actum” che, come regola e orienta lo jus superveniens, in materia processuale, così deve guidare e disciplinare l’overruling.
In altri termini, in caso di decisioni alle quali non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento civile italiano, deve escludersi l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla Giustizia.
Ovvio che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (9 settembre 2010), tutti i procedimenti civili di nuova instaurazione saranno sottoposti alla nuova interpretazione nomofilattica, ritenendo questo giudice di dover rispettare e applicare il Supremo pronunciamento per l’avvenire.
4. prosecuzione del giudizio
Le spese di lite vanno regolate alla conclusione del giudizio che deve essere proseguito per l’ulteriore corso
A tal fine, si provvede con separata ordinanza ai sensi dell’art. 279, comma II, n. 4, c.p.c.
Per questi Motivi
Il Tribunale di Varese,
Sezione Prima Civile,
in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3527 dell’anno 2005, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta
l’eccezione di improcedibilità e dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo procedibile, poiché iscritta in data 14 luglio 2005;
Rimette
alla separata ordinanza contestuale all’odierna sentenza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.
Sentenza letta in udienza in data 8 ottobre 2010
Varese, lì 8 ottobre 2010
Il Giudice
dott. Giuseppe Buffone

La legge Lazzati

6 ottobre 2010 Lascia un commento

‘Ndrangheta, approvato il disegno di legge Lazzati. E’ stato approvato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di Legge Lazzati.

28/09/2010 «Relatrice alla Camera l’on. Angela Napoli è stato approvato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di Legge Lazzati, ispirato e portato avanti dall’alto magistrato Romano De Grazia di Lamezia Terme, che impedisce ai sorvegliati speciali di svolgere attività di propaganda elettorale.
Ne dà notizia l’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Nisticò: «Sono veramente felice, dopo un iter così travagliato» – ha riferito Nisticò – che ha condiviso fin dall’inizio i contenuti fondamentali della legge volti ad impedire l’inquinamento della vita politica da parte della criminalità organizzata.
Il disegno di legge introduce il divieto di attività di propaganda durante le competizioni elettorali alle persone socialmente pericolose sottoposte a misure di sorveglianza speciale.
Tale divieto, che prevede la sanzione penale anche ai politici che hanno richiesto espressamente il voto a tali personaggi, recide all’origine l’accordo perverso fra mafia e politica e impedisce l’inquinamento delle istituzioni elettive (comuni, province , regioni e parlamento).
«Ampia soddisfazione – dice Nisticò – è stata espressa dall’onorevole Angela Napoli che fin dall’inizio si è battuta per l’approvazione di questo disegno di legge Lazzati e dei contenuti ne ha sempre fatto con coraggio una delle priorità delle sue campagne elettorali, esprimendo la certezza che in tempi brevi si concluderà favorevolmente l’approvazione definitiva in Aula. Dalla Calabria finalmente parte un chiaro messaggio di lotta autentica e concreta contro la mafia».
da il quotidianodellacalabria.ilsole24ore.com
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